Riforma reclutamento, vincere concorso più tre anni di formazione: vi diciamo come si accederà al ruolo

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 20.1.2017

– Il decreto legislativo sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari, prevede per l’accesso al ruolo che gli aspiranti docenti superino, dopo la laurea, un concorso, al termine del quale i vincitori vengono assunti con un contratto di tirocinio di tre anni.

Approfondiamo in questa scheda il percorso di formazione iniziale e tirocinio (realizzato attraverso la collaborazione fra scuola, università e istituzioni AFAM) che i futuri docenti sono chiamati a seguire prima di accedere al ruolo.

Una volta vinto il concorso, come leggiamo all’articolo 8 del decreto, gli aspiranti docenti stipulano  un contratto triennale di formazione iniziale e di tirocinio con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla nomina.

Le condizioni economiche, per i primi due anni, verranno stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo anno la retribuzione e’ equiparata a quella dei supplenti annuali, in base al grado di istruzione e al tipo di posto coperto.

Alla contrattazione collettiva, di cui sopra, sono destinati 117 milioni annui e le risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte.

In attesa della regolamentazione della contrattazione nazionale, la definizione della retribuzione dei docenti assunti con contratto triennale e’ di competenza del Miur, che deve emanare un apposito decreto di concerto con il Mef.  Al riguardo vedi  “Concorso a cattedra 2020: 255 mila partecipanti per 22 mila posti. Vincitori avranno stipendio di 400 euro mensili”

Il contratto degli aspiranti docenti viene rinnovato annualmente.

PRIMO ANNO DI CONTRATTO

Al termine del primo anno, i docenti ( in realtà ancora aspiranti docenti) devono conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, istituito dalle Università.

I docenti di sostegno devono, invece, conseguire il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione.

Il corso di specializzazione e’ a tempo pieno e con oneri a carico dello Stato.

Al termine del corso, i docenti su posto comune acquisiscono 60 CFU.

Queste le attività previste:

a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione  degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;

b) attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell’ambito territoriale di appartenenza alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.

Anche i docenti di sostegno acquisiscono 60 CFU e sono chiamati a svolgere le seguenti attività:

a) lezioni, seminari e laboratori destinati al completamento della preparazione 
degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l’inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progt’essiva di competenze e relative alla didattica per l’inclusione scolastica;

b)  attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell’ambito territoriale di appal1enenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe.

L’esame finale, a conclusione dei corsi suddetti, sia per i docenti di sostegno che per quelli di posto comune, tiene conto dei risultati conseguiti dal corsista nelle attività formative e decreta il conseguimento del diploma di specializzazione.

SECONDO E TERZO ANNO DI CONTRATTO

Conseguito il suddetto diploma, il contratto viene confermato per il secondo anno e lo sarà per il terzo, previo superamento della valutazione intermedia al termine del secondo anno.

Il docente di posto comune, nel corso degli ultimi due anni, deve:

  • completare la propria formazione professionale ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti;
  • predisporre e svolgere un progetto di ricerca­ azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico;
  • acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica.

Nel corso del secondo anno, il docente puo’ svolgere supplenze brevi (quindi assume gradualmente autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

Nel corso del terzo anno, il docente puo’, invece, svolgere supplenze annuali.

Il docente di sostegno, nel corso degli ultimi due anni, deve:

  • completare la propria  preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell’inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno;
  • acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione;
  • 
Nel corso del secondo anno, il docente di sostegno puo’ svolgere supplenze brevi (quindi assume gradualmente  autonome funzioni docenti), su incarico del DS della scuola interessata, fermo restando lo svolgimento delle attività di cui sopra.

Nel corso del terzo anno, il docente di sostegno  puo’ svolgere supplenze annuali.

Le suddette supplenze devono essere svolte nelle scuole dell’ambito territoriale di appartenenza.

TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO

Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario.

Il tirocinio diretto, svolto presso le scuole accreditate al Miur, consiste in attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe.

Il tirocinio indiretto, invece, svolto presso le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, consiste in attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.

Anche le attività di tirocinio sono sottoposte a valutazione. Quest’ultima tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali raggiunto, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all’interno della classe che dell’istituzione scolastica.

Il numero  di ore di tirocinio diretto e indiretto, che il docente deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole e ancora le modalità di individuazione del tutor scolastico sono definibili con apposito decreto del Miur.

ACCESSO AL RUOLO

Al termine dei tre anni, un’apposita commissione procede ad una valutazione complessiva delle attività svolte dal docente nel triennio.

I docenti, che conseguono una valutazione positiva vengono collocati, in base al punteggio conseguito, in graduatorie regionali per l’accesso al ruolo.

La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente, al momento dell’accesso al ruolo, è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria suddetta.

Il passaggio dall’ambito alla scuola avviene tramite chiamata diretta.

Coloro i quali vengono valutati  negativamente, al termine dei tre anni,  non possono accedere al ruolo.

Coloro i quali conseguano  il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, ma non concludano positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio, sono ammessi  alla parte restante del percorso formativo, esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento, così come descritto nel decreto, sembra puntare all’innalzamento della qualità dei futuri docenti, considerato che per accedere al ruolo si dovranno svolgere, oltre al concorso, tre anni di intensa formazione, nel corso dei quali gli stessi acquisiscono/potenziano quelle competenze afferenti alla professione docente: competenze disciplinari, culturali, didattiche, metodologiche e relazionali.

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Riforma reclutamento, vincere concorso più tre anni di formazione: vi diciamo come si accederà al ruolo ultima modifica: 2017-01-20T07:48:28+01:00 da
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