Rischia il posto il prof dell’ora «alternativa» se non partecipa agli scrutini

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 20.2.2022.

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato dall’Usr a un docente che non era stato presente ad alcune riunioni del 2017.

Gilda Venezia

Rischia il licenziamento disciplinare il docente che si assenta senza valida giustificazione per un numero di giorni anche non continuativi superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero che non riprenda il servizio in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall’amministrazione scolastica. Su questa base con la recente sentenza 4980 depositata il 15 febbraio scorso la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento senza preavviso irrogato dall’Ufficio scolastico regionale a un docente che non era stato presente ad alcune riunioni e agli scrutini del 2017 ai quali avrebbe invece dovuto partecipare sulla base di uno specifico ordine di servizio del giugno dello stesso anno nella qualità di docente di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

Principi di pari opportunità

Secondo i giudici anche l’attività di assistenza allo studio individuale degli alunni alternativa all’insegnamento della religione cattolica, rivolta ad assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, determina l’obbligo per il docente di essere presente agli scrutini. In altri termini secondo i giudici che hanno affrontato l’analisi della vicenda che ha portato al licenziamento disciplinare dell’insegnante coinvolto l’attività in questione non può «ridursi» a un semplice compito di sorveglianza ovvero di «custodia» degli alunni.

Sostegno alla didattica

L’attività di assistenza allo studio individuale degli alunni sostitutiva dell’insegnamento della religione cattolica si concreta al contrario in una vera e propria opera di «sostegno alla didattica» che è senz’altro rilevante al fine di attribuire e computare il credito scolastico. Dagli accertamenti operati già in secondo grado di giudizio dalla Corte d’appello il docente licenziato era tenuto a presenziare alle riunioni e agli scrutini non in quanto docente di potenziamento bensì proprio in quanto docente di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.

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Rischia il posto il prof dell’ora «alternativa» se non partecipa agli scrutini ultima modifica: 2022-02-20T16:22:40+01:00 da

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