RSU: ruolo, composizione, durata e diritti

Gilda Venezia

Dal 5 al 7 aprile si svolgeranno presso tutte le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Con l’acronimo RSU si indica la Rappresentanza Sindacale Unitaria, un organismo sindacale che viene eletto con la tempistica delle procedure elettorali previste dall’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.

I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato.

Ruolo dei componenti della RSU

In estrema sintesi, il lavoratore eletto rappresenta le esigenze di tutti i lavoratori, quindi vigilando sull’applicazione del CCNL e, in caso di problematiche insorte, agendo tramite vertenza nei confronti del datore di lavoro.

La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.

Composizione della RSU

La RSU deve essere composta da:

  • 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti
  • 3 per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300 nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti
  • 33 (numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti) più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti

Durata in carica

La RSU resta in carica tre anni, alla cui scadenza decade automaticamente e si deve procedere a nuove elezioni.

L’Accordo Quadro disciplina anche eventuali casi di dimissioni, sostituzioni e decadenza prima del termine.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dell’organismo con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Diritti sindacali

I componenti della RSU sono titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti e non, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.

Potere decisionale

Le decisioni relative alle attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

Nello specifico, le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie CCNL in base ai criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLS è una figura obbligatoria sui luoghi di lavoro e viene eletto o designato all’interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

  • l’amministrazione, personale fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche anche di diverso comparto);
  • tutti i dipendenti a tempo determinato (anche temporanei) in forza all’amministrazione alla data delle elezioni.

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RSU: ruolo, composizione, durata e diritti ultima modifica: 2022-04-05T05:24:14+02:00 da

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