Orizzonte Scuola, 12.9.2017
– Con l’avvio dell’anno scolastico la scuola sarà impegnata nelle operazioni di rinnovo degli organi collegiali.
Si attende, ed è ormai imminente, la pubblicazione della circolare ministeriale che annualmente detta le istruzioni relative alle elezioni, ma già occorre verificare eventuali decadenze per le opportune surroghe o successive suppletive e per reintegrare le figure o componenti che dovessero essere venute a mancare, necessarie a garantire il regolare e democratico funzionamento dell’organo.
Fondamentale e talvolta conflittuale è all’interno del consiglio l’attività di verbalizzazione.
La CM 177/75 (punto 1. lettera d)) afferma che “Di ogni seduta del consiglio di circolo o di istituto e della Giunta esecutiva viene redatto processo verbale su apposito registro a pagine numerate. Il processo verbale è firmato dal presidente dell’organo collegiale (Consiglio o Giunta) e dal relativo segretario”.
Tanto è previsto in via generale per ogni organo collegiale dall’art. 1 della CM 105/75.
Dunque il segretario del consiglio d’istituto sottoscrive, insieme al presidente, il verbale delle sedute che egli stesso ha il compito di redigere, come esplicitato anche dal DI 28 maggio 1975 (sebbene superato dal DI 44/01 che però non fornisce più disposizioni relative alle attribuzioni amministrativo-contabili delle singole figure) che, con riferimento ai compiti del presidente del consiglio, afferma al punto c) dell’art. 2: “c) autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze redatti dal segretario del consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate”.
Il segretario inoltre sottoscrive ed autentica la copia integrale del testo delle deliberazioni destinata all’affissione, che consegna al dirigente scolastico (art. 13 CM 105/75).
Le problematiche spesso connesse alla redazione del verbale che, perdendo le sue caratteristiche di sintesi, diventa momento controverso che si pretende erroneamente sempre più dettagliato ed inutilmente prolisso, rendono talvolta difficile l’individuazione di questa figura all’interno del consiglio ed il ruolo di segretario poco ambito e talvolta avversato.
“Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso” (art. 8 comma 11 del Dlgs 297/94). Analogamente è disposto dall’art. 2 lettera b) del DI 28 maggio 1975 ed al punto 2 lettera D) della CM 177/75.
Dunque è il presidente che individua e designa tra tutti i membri del consiglio il segretario, che quindi non è scelto nell’ambito di una specifica componente sebbene, in considerazione anche dei compiti ad esso affidati, devono ritenersi esclusi gli studenti minorenni nel secondo grado.
Al consiglio non può mancare un segretario.
Nessuna norma prevede eventuali ipotesi di rifiuto della nomina, sebbene certo il presidente non disponga di poteri coercitivi. È perciò ovviamente preferibile individuare il segretario tra membri che abbiano offerto la propria disponibilità (o che comunque non si siano già resi indisponibili).
Peraltro il presidente, che sappiamo eletto tra i genitori, potrebbe conoscere poco o nulla gli altri membri, così da avere difficoltà a scegliere tra essi. Perciò di frequente il segretario viene individuato preferibilmente tra i docenti su indicazione del dirigente.
Ovviamente tanto deve avvenire con la condivisione del presidente, cui spetta sempre la scelta, considerato anche il necessario rapporto fiduciario che intercorre tra questi e il segretario.
Altra pratica è quella della rotazione, per cui il ruolo è svolto a turno dai membri del consiglio con subentri a scadenze periodiche. Ma tanto svilisce il potere di scelta riconosciuto al presidente dalle norme.
Del pari non appare condivisibile l’individuazione all’inizio di ogni seduta, che non trova alcun riscontro testuale sebbene non contraddica le competenze del presidente.
Come sempre ogni questione si risolve attraverso un regolamento interno preciso, dettagliato e condiviso.
.
.