Sanzione disciplinare, se viene revocata non ho diritto all’accesso dei nominativi di chi ha fatto la segnalazione. Sentenza

Gilda Venezia

di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 5.9.2020.

Gilda Venezia

Se si incorre in un procedimento disciplinare e si chiede la visione e la copia dei documenti, in particolar modo dei nominativi di chi ha fatto la segnalazione da cui ha avuto luogo il procedimento, si ha o meno diritto a conoscerlo? Per tutelarsi? Una sentenza del 24 marzo del TAR di Reggio Calabria affronta il caso in questione.

In fatto

Con istanza di accesso agli atti un docente chiedeva la relazione di servizio con riferimento ad un giorno specifico oltre che la dichiarazione resa da un collaboratore scolastico. La richiesta era motivata con riferimento all’esigenza di tutelare i diritti ed interessi dalla ricorrente anche in sede giurisdizionale, stante la pendenza di una controversia di lavoro con l’amministrazione scolastica afferente una sanzione disciplinare irrogatagli dal dirigente dell’istituto scolastico. La richiesta di accesso della ricorrente veniva rigettata dall’amministrazione con il gravato provvedimento, nel quale veniva evidenziato che “la documentazione non può essere fornita perché manca un interesse concreto ed attuale, perché non è motivata e, comunque, la conoscenza dei nominativi dei soggetti sentiti nel corso del procedimento disciplinare è soggetta a privacy”. Ricorreva in tribunale tramite il proprio difensore. Per i Giudici il ricorso veniva definito come inammissibile per carenza di interesse, atteso che al momento della proposizione dell’istanza di accesso la sanzione disciplinare era stata revocata .

Se viene revocata la sanzione non si ha diritto a conoscere il nominativo del segnalante

La difesa della ricorrente sosteneva comprensibilmente che il Dirigente Scolastico, fornendo in forma oscurata la dichiarazione della collaboratrice scolastica e denegando l’ostensione della richiesta dello stesso Dirigente di ” relazione di servizio ” indirizzata alla ripetuta collaboratrice, avrebbe pregiudicato la difesa della docente la quale, pertanto, sia in fase di procedimento disciplinare che di ricorso giurisdizionale, è risultata probatoriamente svantaggiata in quanto, non avendo avuto compiuta contezza degli elementi che il Dirigente ha utilizzato ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare, non avrebbe potuto opportunamente contro dedurre.

La motivazione del diniego, richiamava del tutto genericamente la mancanza di un interesse concreto e attuale da parte della ricorrente. I documenti venivano consegnati solo in modalità oscurata, ma tale da nascondere solo il nominativo del personale che asseriva di aver visto la docente fuori dalla classe durante l’orario di servizio. I giudici alla luce della revoca della sanzione concludono “La revoca della sanzione priva la professoressa di un interesse concreto ed attuale all’ostensione della documentazione richiesta che, per altro, risulta, in effetti, già trasmessa alla ricorrente”.

Il caso in questione riguarda, da quello che si desume dal tenore della sentenza, la necessità di avere i documenti richiesti in ordine alla sola impugnazione della sanzione disciplinare. Ciò non significa comunque che se si fosse interessati a tutelarsi in altra sede, ad esempio civile per chiedere i risarcimenti danni, o penale, non si possa eventualmente aver diritto a conoscere i nominativi del segnalante anche se la sanzione sia venuta meno. Ricordiamo ad esempio quanto statuito dal Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 28-11-2019) 02-01-2020, n. 28. “In tema di applicazione dell’istituto del cd. whistleblowing, disciplinato dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni qualvolta si sia in presenza di una segnalazione non indirizzata ai soggetti ivi indicati (responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; Autorità nazionale anticorruzione; autorità giudiziaria ordinaria o contabile) e non motivata “nell’interesse dell’integrita’ della pubblica amministrazione” (come avviene quando vi confluiscano anche scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro),la segnalazione stessa non è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.

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Sanzione disciplinare, se viene revocata non ho diritto all’accesso dei nominativi di chi ha fatto la segnalazione. Sentenza ultima modifica: 2020-09-06T08:59:26+02:00 da
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