Scrutini finali, il voto finale è collegiale

Il prof fa una proposta di voto ma è il Consiglio di classe che la ratifica oppure la modifica.

Gilda Venezia

Tra pochi giorni siamo alla fase finale del termine delle lezioni, poi si darà il via alla settimana dedicata agli scrutini finali. In molte Regioni il termine delle lezioni è fissato al 10 giugno, dal 12 al 17 giugno sono disposti i calendari degli scrutini. Ricordiano che la norma dispone che il prof di una disciplina propone il voto, ma il voto finale spetta al Consiglio di classe che, se lo ritiene necessario, può modificare la proposta di voto di un qualsiasi docente. In buona sostanza il voto finale è sempre collegiale e spetta al Consiglio di classe anche con un voto di maggioranza.

Date di fine lezioni nelle varie Regioni

I primi battenti dei portoni delle scuole a chiudere saranno quelli dell’Emilia-Romagna, il 7 giugno. A seguire, l’8 giugno, è la volta di Lazio e Lombardia, mentre il 9 giugno tocca alla provincia autonoma di Trento.

La maggior parte delle regioni ha invece deliberato come ultimo giorno il 10 giugno. Si tratta di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le ultime scuole a chiudere saranno quelle della Valle d’Aosta, il 15 giugno, e della provincia di Bolzano, il 16 giugno.

Le scuole dell’infanzia continueranno a restare aperte e attive nel loro servizio quotidiano fino al 30 giugno 2023.

Nella maggiore parte delle scuole gli scrutini si svolgeranno nella settimana che va da lunedì 12 a sabato 17 giugno.

Normativa sui voti degli scrutini finali scuola del II Ciclo

Il DPR. N.122/2009, che ha per oggetto il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, è la norma in cui è specificato che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Pertanto, il docente titolare della disciplina propone il voto per l’alunno X, che sarà motivato da un congruo numero di valutazioni rilevate durante l’intero anno scolastico, ma se tale proposta non venisse condivisa dagli altri colleghi del Consiglio di classe, è prevista la votazione del Consiglio e in tal caso si deciderà il voto da assegnare allo studente in base ad una proposta collegiale e alla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe che la supportano.
Quanto suddetto è anche scritto nel decreto regio n°64 del 1925, che afferma: “i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s’intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente…”.

Docenti di sostegno, potenziamento e religione cattolica

Bisogna specificare che nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Per quanto riguarda le votazioni del Consiglio di classe per decidere il voto da assegnare agli studenti, non prendono parte il personale docente di potenziamento, mentre un discorso normativo a parte deve essere fatto per i docenti di Religione Cattolica. A tal proposito è necessario sottolineare quanto scritto nel d.lgs. 62/2017, in cui si ribadisce il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202, che recita: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.“

Normativa valutazioni scuola del I Ciclo

Per la Scuola Primaria la valutazione degli scrutini finali è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall’OM n. 172/2020 e dalle relative linee guida.

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione per gli scrutini finali delle classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017. Per il voto di ammissione all’esame di Stato della terza media, dobbiamo specificare che il consiglio di classe attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno alunno effettuato, un voto espresso in decimi.
Lo stesso consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno anche un voto di ammissione inferiore ai sei/decimi.

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Scrutini finali, il voto finale è collegiale ultima modifica: 2023-05-30T00:57:59+02:00 da
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