Scrutini finali, tanta burocrazia e tempo scuola non conteggiato

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.6.2019  

– Il tempo dedicato alla preparazione burocratica di uno scrutinio, al suo svolgimento e alla consegna successiva degli atti, è tempo scuola non calcolato nel classico orario di servizio, si tratta di tempo aggiuntivo alle attività funzionali all’insegnamento.

Normativa riferita al tempo da dedicare agli scrutini

Anche se i registri elettronici stanno facilitando il lavoro di preparazione degli scrutini intermedi e finali, il lavoro burocratico in alcune scuole resta molto e il tempo di lavoro da dedicare a questa attività obbligatoria non viene calcolato nelle 40 ore di attività collegiali dedicate per i Consigli di classe.

Il tempo che vede impegnati i docenti nell’espletamento degli scrutini è direttamente proporzionale al numero delle classi assegnate e al numero delle discipline che si insegnano.

Ai sensi dell’art.29, comma 3, lettera c) del CCNL scuola 2006/2009 è da intendersi obbligatoria per i docenti le attività di carattere collegiale che riguardano lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Ecco quali docenti partecipano agli scrutini

Per il primo ciclo di istruzione, ovvero scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, agli scrutini parteciperanno, ai sensi dell’art.2, comma 3 del d.lgs. 62/2017 e al fine di dare una valutazione collegiale, i   docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.  I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e   all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Per il secondo ciclo di istruzione, è bene precisare che ai sensi del comma 4 dell’art.5 del d.lgs.297/94, del consiglio di classe, oltre i docenti delle singole discipline, fanno parte anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, questi docenti dovranno partecipare agli scrutini intermedi e finali della scuola secondaria di II grado.

Nel comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Non partecipa al Consiglio di classe, in quanto non ne è un suo componente, il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Il docente di potenziamento che ha operato con ore aggiuntive all’interno della classe, in modo da assolvere ad un progetto del PTOF, partecipa allo scrutinio senza avere la possibilità di assegnare un voto che faccia media, ma offre elementi aggiuntivi al fine di valutare l’impegno e la maturità raggiunta da ogni singolo studente.

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