Scuola, durata riunioni collegiali: e i diritti dei lavoratori?

di Luciano Mondello, Scuola in Forma, 29.8.2019

– “Negli ultimi anni a scuola i Dirigenti scolastici hanno esagerato con la loro dispotica supremazia su tutti e su tutto”. Questa è l’opinione di tanti insegnanti a proposito dei molteplici (e spesso inutili) impegni svolti nelle ore extracurriculari e funzionaliall’insegnamento.

Collegi dei docenti biblici, incontri con le famiglie di oltre 4 ore, l’obbligo di presenza durante i giorni che precedono l’inizio delle lezioni e in quelli successivi alla fine alle stesse. Insomma, lo strapotere dei Presidi e il loro atteggiamento antisindacale pone in essere quello che in gergo si chiama vessazione nell’ambito lavorativo.

In alcuni casi non ribellarsi significa dare corso all’illegalità diffusa e silenziosa, accettata incondizionatamente da chi pur potendo vantare i propri diritti, per ignoranza, per educazione e per senso di dovere subisce passivamente questi atteggiamenti da chi non conosce o fa finta di non conoscere i diritti contrattuali dei lavoratori.

Scuola: sulla durata delle riunioni collegiali esistono delle norme… giusto rispettarle!

Ci scrivono tanti insegnanti a proposito di questi problemi causati dai loro Dirigenti. Una piaga dilagante. Spesso si parla di prevaricazioni, di vessazioni, di atteggiamenti tirannici nei loro confronti. Addirittura, qualche insegnante di sostegno ci racconta che pur non essendo impegnato agli esami di Stato è stato costretto a permanere a scuola durante tutto il periodo suddetto, senza svolgere peraltro nessun tipo di incarico o nessuna attività affine alla mansione ricoperta. Un vero e proprio accanimento che non trova nessuna giustificazione. Tra questi insegnanti, qualcuno ha persino chiesto di poter usufruire dei permessi, nonostante le loro 80 ore (40+40) di attività funzionali erano già state abbondantemente superate durante l’anno scolastico.

E’ giunto quindi il momento di fare chiarezza su tutto questo, partendo dal presupposto che la condizione di lavoro comporta doveri e anche diritti.

Il Collegio docenti non finisce più: semplice… si rimanda a data da destinarsi!

Soffermiamoci dunque sulla tempistica di ogni singola riunione collegiale. In tal senso, una nota ministeriale del 1976 fissa i tempi e le modalità per lo svolgimento del Collegio docenti e/o del Consiglio di classe. Parliamo della C.M. n 37 del 1976. All’interno di questa norma (tutt’ora vigente) si legge che la durata delle riunioni di cui sopra deve essere fissata a priori dal Dirigente Scolastico e resa nota all’interno della circolare di convocazione. E’ ammessa tuttavia una dilazione dei tempi, ma la stesa deve essere approvata a maggioranza dai componenti presenti nel consesso.

Solitamente questa procedura non avviene mai e le riunioni hanno spesso una durata maggiore e a volte anche doppia rispetto a quella dichiarata sull’atto di convocazione.

La soluzione suggerita dalla legge è di aggiornare la riunione in altra data nel caso in cui la stessa si protragga a lungo. Rispettare la norma deve servire soprattutto come deterrente anche per coloro che intervengono impropriamente durante i lavori (a volte con sottolineature sterili ed inutili), allungando di molto i tempi già stabiliti.

All’occorrenza si consiglia di redigere un vero e proprio regolamento dello svolgimento delle riunioni collegiali, avendo cura di contingentare anche i tempi degli interventi dei singoli componenti e del Dirigente Scolastico che presiede la riunione.

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Scuola, durata riunioni collegiali: e i diritti dei lavoratori? ultima modifica: 2019-08-30T04:48:04+02:00 da
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