di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 30.7.2020.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. Ebbene ha chiarito in proposito il Consiglio di Stato con la sentenza 4107/2020, questa disciplina consente in sede di giudizio di ammissione alla seconda media e con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo. Una valutazione dei livelli indispensabili di apprendimento che quindi è di “scala biennale”.
La vicenda
Una alunna non era ammessa alla classe successiva, la seconda media, in quanto secondo il Consiglio di classe il metodo di studio non era stato acquisito, si era impegnata in modo selettivo, acquisendo conoscenze e abilità solo parziali. Dal che nonostante gli interventi di recupero, i risultati raggiunti non le consentivano di essere ammessa alla classe successiva. I genitori del minore depositavano ricorso al Tar Lazio che tuttavia lo respingeva. Si appellavano al Consiglio di Stato.
La decisione
Nell’ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, al Consiglio di classe compete un’ulteriore valutazione rispetto a quella che ha condotto ad accertare il mancato raggiungimento di sufficienti livelli di apprendimento, al fine specifico e determinante di decidere se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva. E ciò sulla base di criteri, necessariamente prestabiliti, circa le possibilità del singolo alunno di recupero nell’anno successivo.
Ebbene con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attraverso attività di recupero in itinere o in orario pomeridiano, quali ad esempio Help, Sportelli, Studi assistiti, Studi cooperativi. E a ben vedere ciò non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disciplina fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.
Il precipitato logico è che alla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento dell’alunno in più discipline non deve necessariamente conseguire la non ammissione, piuttosto che l’ammissione alla classe successiva, prima di aver valutato l’esito delle misure di recupero e, in caso di valutazione positiva di questo, del possibile conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento su “scala biennale”.
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Scuola media, bocciare è possibile ma solo su verifica «di scala biennale» ultima modifica: 2020-07-30T06:11:17+02:00 da