Scuola media: la bocciatura è in via d’estinzione?

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 2.3.2022.

Gilda Venezia

Una gentile insegnante della scuola secondaria di primo grado ci scrive in redazione in quanto ha dei dubbi riguardo la valutazione finale dei suoi alunni; spesso nel confronto con gli altri colleghi emergono delle posizioni abbastanza nette in merito al fatto che nella scuola media, a parer loro, non si può più bocciare o soltanto in casi eccezionali. Vediamo insieme cosa dice a riguardo la normativa.

Si può bocciare nella scuola media? SI ma accade sempre meno

La Normativa – Il Decreto legislativo n. 62/2017

“L’articolo 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di classe non può bocciare se non ha attivato le modalità di recupero apprendimenti

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. [Art. 6, comma 3]

Il Consiglio di Stato: la bocciatura dev’essere un’eccezione

Il Consiglio di Stato ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, DLgs 62/2017, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione.

Il Ministero dell’Istruzione in linea con il Consiglio di Stato

La circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare”.

In altre parole se un alunno ha ottenuto delle valutazioni negative nella parte finale dell’anno non deve essere giudicato con la non ammissione tenendo in considerazione solo quest’ultime ma bisogna ponderare il livello di apprendimento dell’intero anno scolastico.
Il consiglio di classe deve compiere approfondita istruttoria prima di valutare la non promozione

“Come già sottolineato, i risultati ottenuti nei periodi immediatamente precedenti a quello “critico”, costituito dal secondo quadrimestre della seconda classe, avrebbero dovuto indurre il consiglio di classe a compiere una approfondita istruttoria di carattere globale e a indicare espressamente le ragioni per le quali ciò nonostante si ritenesse di adottare la decisione “eccezionale” di non ammissione in luogo di quella di ammissione (sia pure con la riserva del recupero nell’anno successivo) che la stessa circolare del Ministero già citata considera debba essere disposta “in via generale” anche in presenza di non sufficienti livelli di apprendimento in talune discipline”.

Criteri per rendere non passibile di ricorso la NON promozione

  • La decisione del Consiglio di Classe di NON promozione deve essere effettuata a maggioranza [nella scuola primaria occorre invece l’unanimità];
  • Il Consiglio di Classe deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di comunicazione dei livelli non sufficienti di apprendimento alle famiglie dell’alunno interessato, durante l’intero anno scolastico, specialmente prima della pubblicazione dei risultati;
  • Devono essere state attivate strategie/corsi di recupero;
  • Il Consiglio di Classe deve fornire adeguata motivazione della non promozione rifacendosi ai Criteri di valutazione (ammissione/non ammissione alla classe successiva) stabiliti dal Collegio docenti ed inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Considerazioni finali

L’insegnante che ci ha posto il quesito ha tutto il diritto di considerare la non promozione di un suo studente ma in sede di scrutinio finale non può opporsi ad un consiglio di classe che nella sua maggioranza propenda alla promozione del medesimo. La non ammissione alla classe successiva, nella scuola secondaria di primo grado, è sempre meno frequente in quanto è la Certificazione delle competenze, rilasciata al termine del primo ciclo, che attesta gli obiettivi di apprendimento raggiunti o parzialmente raggiunti dallo studente.

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Scuola media: la bocciatura è in via d’estinzione? ultima modifica: 2022-03-02T21:05:51+01:00 da
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