di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 11.12.2019
– Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare, in data 9 dicembre, una nota riguardante la controversa questione della consumazione dei pasti a scuola, in relazione alla recente sentenza della Corte di Cassazione (30 luglio 2019) riguardante il consumo del pasto domestico all’interno dei locali destinati alla mensa e nell’orario della refezione. Ecco le indicazioni ministeriali.
Nota Miur N. 2270 del 9 dicembre sulla consumazione dei pasti a scuola
Come è noto, con sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronunciata in merito alla sentenza n. 1049 della Corte d’Appello di Torino, circa la natura del servizio di refezione scolastica e la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto delle famiglie al consumo, da parte dei propri figli, del pasto domestico all’interno dei locali destinati alla mensa e nell’orario della refezione.
In particolare, nel chiarire la natura del tempo relativo alla ristorazione scolastica, il giudice di legittimità ha statuito che “se il servizio mensa è compreso […] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all’alimentazione sana” nonché “a quella di socializzazione che è tipica del pasto insieme, cioè in comunità”.
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il “principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile” e, pur riconoscendo, in merito ai profili organizzativi del servizio di ristorazione scolastica, un diritto delle famiglie alla partecipazione al procedimento amministrativo che ne definisce le modalità di gestione ai fini dell’individuazione della impresa di erogazione del servizio e della scelta dei cibi offerti, ha qualificato tale diritto non come diritto di libertà quanto, piuttosto, come “diritto sociale (all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell’ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 97 Cost., e con i consueti strumenti a tutela della legittimità dell’azione amministrativa”.
In proposito, anche a seguito di numerose richieste pervenute da parte delle istituzioni scolastiche, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni punti che appaiono di maggiore rilievo.
In primo luogo, la decisione della Corte conferma che, per i percorsi del tempo pieno e prolungato (e si ritiene anche per le forme di tempo “potenziato” che sono espressione dell’autonomia delle singole scuole), il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola.
Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie e che queste accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa.
Le scuole provvederanno, quindi, analogamente a quanto avviene per ogni attività didattico-educativa, a includere la programmazione del tempo mensa nel piano triennale dell’offerta formativa, in conformità ai traguardi ivi indicati e alle strategie di intervento individuate per il loro raggiungimento.
Saranno, pertanto, esplicitati, nell’esercizio delle proprie autonome scelte didattiche ed organizzative, gli aspetti connessi all’educazione alimentare, la concreta organizzazione della consumazione conviviale del pasto, gli spazi e i tempi ad esso dedicati e, per quanto possibile, le condizioni di consumo mirate a soddisfare specifiche esigenze. In tale fase di definizione e articolazione della propria proposta formativa, si raccomanda alle scuole di voler assicurare, in particolare, unitamente al coinvolgimento degli organi collegiali, l’adozione di ogni altra iniziativa e/o strumento utili a garantire il contributo sereno e collaborativo delle famiglie, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’amministrazione e di partecipazione al procedimento amministrativo richiamati dalla Suprema Corte di legittimità.
Analogamente, dovrà essere garantita la massima trasparenza dei processi decisionali e la efficace preventiva comunicazione, nelle forme di pubblicità previste dalla disciplina vigente, delle determinazioni assunte e degli obiettivi formativi perseguiti, al fine di consentire alle famiglie destinatarie del servizio scolastico di esercitare pienamente la libertà di scelta del percorso formativo per i propri figli e, una volta che abbiano aderito alla proposta, di assumersi consapevolmente la corresponsabilità della sua realizzazione.
Resta inteso che tutte le determinazioni in merito alla gestione della mensa scolastica dovranno essere condivise con gli altri soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, le istituzioni scolastiche garantiranno il raccordo con gli enti locali, titolari dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, e con le aziende sanitarie locali, competenti in merito agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare. Gli Uffici scolastici regionali, come di consueto, forniranno il loro supporto alle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonoma programmazione didattica ed organizzativa con specifico riferimento alla materia in esame.
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Scuola, Nota Miur del 9 dicembre: nuove indicazioni su consumazioni pasti a scuola ultima modifica: 2019-12-13T04:20:29+01:00 da