di Lara La Gatta e Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 4.3.2020
– Anno scolastico valido anche sotto i 200 giorni –
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.
Questa è la FAQ del Ministero dell’Istruzione, ripresa anche da Indire sul sito dedicato alla formazione dei docenti neo-assunti.
Il periodo di formazione e prova
Le regole per l’effettuazione del periodo di prova per il personale docente neoassunto nell’a.s. 2019/2020 sono state dettate con la nota 39533 del 4 settembre 2019.
E’ stata confermata la durata complessiva del percorso, quantificato in 50 ore di impegno, considerando sia le attività formative in presenza (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale), l’osservazione in classe, la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, secondo modelli che saranno forniti da INDIRE su supporto digitale on line.
E’ stata inoltre confermata la possibilità del visiting a scuole innovative, che prevede tuttavia la partecipazione di un contingente ridotto di docenti (su domanda) a scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo.
Per ciò che concerne l’osservazione in classe resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 850/2015, per cui l’attività da svolgere a scuola è pari a 12 ore.
Durata del periodo di prova
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
I 180 giorni di servizio
Nei 180 giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi:
- i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
- gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono anche compresi:
- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi
- le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1, legge 23/12/1977, n. 937
- le vacanze natalizie e pasquali
- il giorno libero
- i periodi d’interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (profilattiche, elezioni politiche e amministrative)
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo, scuola o istituto
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico.
Sono, invece, esclusi i giorni riferibili a:
- ferie
- assenze per malattia
- congedi parentali
- permessi retribuiti
Per quanto riguarda le attività didattiche, nei 120 giorni sono considerati:
- i giorni effettivi di lezione
- i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Il DCPM del 4 marzo 2020
Se dovessero chiudere le scuole o sospendere le attività didattiche, come sembra possa avvenire in tutta Italia per effetto del coronavirus, dal 6 al 15 marzo 2020, l’anno scolastico sarebbe comunque sempre valido anche se i giorni di scuola scendessero al di sotto dei canonici 200 giorni.
Validità anno scolastico con almeno 200 giorni
La validità di un anno scolastico è determinata dall’art.74 del d.lgs. 297/94 che specifica, al comma 3, lo svolgimento delle lezioni in non meno di 200 giorni. Tale periodo è derogato nel caso fosse prevista in una scuola la settimana breve con chiusura della scuola il sabato. Il comma 7 bis dell’art.74 del Testo Unico spiega che la determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 dello stesso art.74, devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’art. 193 – bis, comma 1, che riguardano il diritto allo studio degli studenti per consentire loro di svolgere adeguati interventi didattici ed educativi integrativi.
È utile specificare che è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico, in caso di chiusura delle scuole per eventi non prevedibili e imponderabili. A tal proposito esiste anche il precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Coronavirus e chiusura scuole, servono chiarimenti
Nel caso fossero confermate le insistenti voci di chiusura delle scuole dal 6 al 15 marzo 2020, oltre al fatto che la validità dell’anno scolastico è fatta salva anche al di sotto dei 200 giorni previsti per legge, serviranno dei chiarimenti da parte del Miur. Il primo chiarimento sarà quello di ribadire con nota Miur o Decreto Ministeriale la validità dell’anno scolastico anche se i giorni di lezione saranno sotto la soglia dei 200 giorni, servirà capire quali provvedimenti prenderà il Miur rispetto allo svolgimento delle programmazioni scolastiche specialmente in funzione degli esami di Stato di terza secondaria di primo grado e quinta secondaria di secondo grado, dovrà essere specificato se si tratta di vera e propria chiusura o di sospensione delle attività didattiche.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Scuole chiuse per coronavirus, docenti neo-assunti: l’anno di prova è valido ultima modifica: 2020-03-05T04:48:44+01:00 da