Scuole, scrutini in presenza o a distanza: resta comunque fermo il significato della valutazione

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 1.6.2021.

Gilda Venezia

L’art. 11 del Decreto Legge 52/2021 ha prorogato sino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria in cui da più di un anno versiamo. Sino a tale data resteranno in vigore:

  • le misure di contenimento previste dal DPCM del 2 marzo 2021, emesso in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
  • le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dall‘art. 73 Decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma 2 bis (allegato 2, punto 6 DPCM del 2 marzo 2021).

In forza di quest’ultima disposizione, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni […].

Questo sta a significare che laddove il contesto territoriale sia caratterizzato da un elevato rischio di contagio, gli scrutini non potranno svolgersi in presenza. E ciò a prescindere dal rispetto delle note prescrizioni di sicurezza, quali il distanziamento, l’aerazione, l’igiene personale e ambientale, l’utilizzo di mascherine. Infatti, come sostenuto dal Miur, fino a quando l’emergenza sanitaria persiste, l’obiettivo, ove si reputi necessario, sarà sempre quello di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19.

Se, da un lato, lo svolgimento in presenza degli incontri collegiali indubbiamente è importante in quanto, come sostenuto da alcuni docenti, tale modalità costituisce un momento di confronto tra colleghi, dall’altro lato, secondo il Miur:

  • non bisogna dimenticare il contesto emergenziale in cui viviamo;
  • le modalità di svolgimento degli scrutini (o in presenza o a distanza) comunque non privano di significato la valutazione finale degli alunni.

Infatti, “in presenza o a distanza – come concretamente possibile – l’auspicio è che le prossime operazioni di scrutinio siano occasione per riflettere, insieme, sul significato della valutazione.

Ovvero, nei prossimi incontri collegiali andranno valutati – come sempre – gli apprendimenti di ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo chiamare la dimensione “dell’iceberg” … ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie” (nota Miur reperibile all’indirizzo internet https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000823.28-05-2021.pdf/cf01028c-e3e2-5b32-a725-5c9c35073c5e?version=1.0&t=1622443302029).

In buona sostanza, secondo il Miur, a prescindere dalle modalità con cui si svolgeranno le operazioni di scrutinio, occorrerà:

  • non perdere di vista gli obiettivi dello scrutinio;
  • procedere a una valutazione, prendendo in considerazione non solo i risultati finali raggiunti da ciascun alunno, ma anche tenendo conto del percorso seguito da ogni studente durante l’anno scolastico, delle condizioni personali e del contesto.

In tale prospettiva, pertanto, secondo il Miur, le prossime operazioni di scrutinio, a prescindere dalle modalità di svolgimento, potranno costituire anche un’occasione di condivisione delle attività previste nell’ambito del “Piano scuola estate 2021“: un piano, questo, attraverso cui le attività progettate potranno essere al servizio del consolidamento degli apprendimenti in vista della ripresa del prossimo anno scolastico.

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Scuole, scrutini in presenza o a distanza: resta comunque fermo il significato della valutazione ultima modifica: 2021-06-02T06:08:03+02:00 da
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