Se l’algoritmo è «bacato» le procedure di nomina dei supplenti sono da rifare

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 21.12.2022.

Il ministero deve costantemente verificare il corretto funzionamento di software e algoritmi. Se il docente è stato ingiustamente “scavalcato” da un collega, tutto da ripetere

Gilda Venezia

Le procedure “robotizzate” di nomina dei supplenti scolastici devono fornire la garanzia che l’organo titolare possa verificare la correttezza degli esiti affidati all’algoritmo. In altre parole secondo il Tribunale di Cagliari (ordinanza 12825/2022) il supplente non può rimanere disoccupato per il solo fatto che l’algoritmo utilizzato presenta un “baco”: il personale del ministero deve costantemente verificarne il corretto funzionamento. E se non l’ha fatto e il docente è stato ingiustamente “scavalcato” da un collega, tutto da rifare.

Al fine di evitare un’orrida prospettiva meccanica della pubblica amministrazione, il funzionario pubblico deve restare il padrone del procedimento amministrativo. Software e algoritmi gli devono rimanere serventi, ausiliari strumentali, e mai sostitutivi violando direttamente e indirettamente i principi cardine della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della nostra Carta Costituzionale. L’utilizzo di procedure informatizzate per il reperimento di docenti da inserire nella scuola non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all’algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo. E per queste ultime ineludibile è l’attività del funzionario del ministero dell’istruzione.

Secondo il giudice nella vicenda tali elementi di garanzia non erano stati affatto assicurati emergendo dalla documentazione in atti che si era giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che fosse stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all’algoritmo; e soprattutto senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell’attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente nella specie – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede. Lo snodo della questione è la vera e propria assenza di una attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell’intera procedura di gestione. Un algoritmo, sebbene impostato per tener conto dettagliatamente di posizioni personali, di titoli e di punteggi, mai e poi mai può assicurare la salvaguardia assoluta delle garanzie procedimentali di attribuzione delle supplenze.

 

 

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Se l’algoritmo è «bacato» le procedure di nomina dei supplenti sono da rifare ultima modifica: 2022-12-21T06:33:09+01:00 da
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