di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 22.11.2023.
Tutte le istituzioni scolastiche, essendo luoghi di lavoro, sono assoggettate al rispetto della normativa sulla sicurezza dettata dal Decreto Legislativo 81/08. Quindi, la scuola deve formare ed informare tutti i dipendenti ai sensi del predetto Decreto, tramite la frequenza di specifici corsi di formazione obbligatori.
Il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce per tutti i lavoratori tempi e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per tutti i lavoratori e, quindi, anche per i docenti. Naturalmente, la durata e gli argomenti che dovranno essere trattati all’interno dei corsi di formazione sono legate ai rischi ed al tipo di settore in cui viene svolta la mansione lavorativa. La scuola rientra tra quelle attività che vengono identificate dalla normativa a rischio medio; Quindi, la normativa prevede una formazione che è suddivisa in due parti distinte:
- La formazione generale della durata di 4 ore;
. - La formazione sui rischi specifici della durata di 8 ore.
Una volta che il docente ha frequentato le suddette ore, per un totale di 12, dovrà sostenere un esame finale per il conseguimento dell’attestato di partecipazione. Il corso avrà una validità di 5 anni, trascorsi i quali il docente sarà obbligato a frequentare un corso di aggiornamento della durata non inferiore a 6 ore.
Inoltre, all’interno della scuola orbitano altre figure che necessitano di specifica formazione sulla sicurezza, di seguito si propone un quadro riassuntivo:
Figura |
Durata corso |
Validità |
Aggiornamento |
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | 48 ore | 5 anni | 40 ore |
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) | 48 ore | 5 anni | 20 ore |
Responsabile/addetto Servizio prevenzione e protezione – base | 28 ore | Permanente | No |
Responsabile/addetto Servizio prevenzione e protezione – specializzazione | 24 ore | Permanente | No |
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) | 32 ore | 1 anno | 4 ore < 50 dip 8 ore > 50 dip |
Docenti in scuole classificate rischio medio | 4 ore generale 8 ore specifica | 5 anni | 6 ore |
Docenti in scuole classificate rischio elevato | 4 ore generale 12 ore specifica | 5 anni | 6 ore |
Preposto | 8 ore* | 5 anni | 6 ore |
Addetti antincendio | 4 ore* | 3 anni | 2 ore |
Incaricati di primo soccorso | 12 ore* | 3 anni | 4 ore |
Dirigente scolastico | 16 ore | 5 anni | 6 ore |
Dirigente scolastico con funzioni RSPP | 32 ore | 5 anni | 10 ore |
* Oltre alla formazione dedicata ai lavoratori
I costi della formazione devono essere sostenuti dall’istituzione scolastica, poiché trattasi di attività obbligatoria per il lavoratore.
La formazione dovrebbe svolgersi prima dell’inizio delle attività scolastiche, in caso di impossibilità il Dirigente Scolastico dovrà programmare le attività di formazione entro 60 giorni dall’assunzione del lavoratore.
Il Decreto Legislativo 81/08 impone che le attività di formazione sulla sicurezza debbano svolgersi all’interno dell’orario di lavoro.
Per i docenti quindi la formazione sulla sicurezza rientra nelle 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’articolo 29 del CCNL 2006-2009.
.
.
.
.
.
.
.
Sicurezza: gli obblighi di formazione dei docenti ultima modifica: 2023-11-22T15:58:28+01:00 da