dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.6.2024.
– Nel mese di giugno i docenti non sono obbligati ad essere presenti
a scuola al di fuori degli impegni previsti dal Piano annuale delle attività –
Considerate le diverse segnalazioni, riproponiamo un documento del 2015 tutt’ora utile per comprendere diritti e doveri dei docenti nel mese di giugno.
A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale – relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, evidenziamo quanto segue.
Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.
Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.
La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c’è, pertanto, l’obbligo di una “prestazione di servizio pari” alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.
L’O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti che possono essere utilizzati per sostituzioni a essere presenti in sede nei giorni delle prove scritte.
Nessun’altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d’anno dal collegio dei docenti.
Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
“… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .”
Orario di servizio dei prof
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti e continuano ad esserlo per effetto del nuovo CCNL scuola 2019-2021.
L’art.43 del CCNL scuola 2019-2021 al comma 4 precisa che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione all’OO.SS. di cui all’art. 7. Nel comma 5 si fa riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.
Il docente e la sua reperibilità
Ma va precisato anche che dopo il termine delle lezioni il docente NON è in ferie. Il docente è comunque in servizio e deve essere sempre reperibile da parte della scuola per cui lavora. Potrebbero esserci delle esigenze particolari di servizio, come la sostituzione di altro docente che sta svolgendo gli esami di Stato, che impongono la reperibilità dei docenti.
Tutor orientatori e la loro funzione
I docenti impegnati nella funzione dell’orientamento e individuati dalla scuola, potrebbero essere chiamati a svolgere la loro attività anche durante il periodo successivo al termine delle lezioni ma in regime di attività didattica. Quindi se la scuola organizzasse qualcosa che coinvolga gli studenti sull’orientamento, i docenti tutor, non essendo in ferie dovrebbero svolgere l’attività di orientamento.
In conclusione
Negli anni scorsi, la segnalazione effettuata dalla Gilda degli Insegnanti, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha trovato il supporto della stessa amministrazione che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordine di servizio emanato dai dirigenti ed intimato, alle scuole segnalate, il rispetto delle norme contrattuali.
Questo non esclude la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.
Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è il caso di ribadire che esso non sussiste in alcun modo.
Chiediamo ai docenti di segnalare alla nostra organizzazione eventuali irregolarità.
Venezia, giugno 2024
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI: NESSUN OBBLIGO ultima modifica: 2024-06-09T05:37:36+02:00 da