di Salvatore Longobardi, Professionisti Scuola Network, 14.4.2019
– Tante sono gli acronimi e le sigle con le quali bisogna fare i conti in ambito scolastico. Con questo articolo chiariamo il ruolo e le competenze assegnate ai nuovi Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica dal Decreto D.Lgs. n. 66/2017 ““Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
Integrazione o inclusione ? Originariamente era questo il termine usato nella legge n. 104/1992 all’art. 15 che per prima ha previsto e disposto la formazione di gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica (oggi si parla più propriamente di inclusione) immaginati come organi collegiali di affiancamento ai diversi livelli dell’Amministrazione scolastica con compiti di consulenza, proposta e coordinamento.
Il Decreto legislativo n. 66/2017 ha modificato l’art. 15 della legge n. 104 innovando le norme in materia ed istituendo i “Gruppi per l’inclusione scolastica” individuati su tre livelli:
- presso l’ufficio scolastico regionale (USR) è allocato il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR);
- presso ciascuno degli ambiti territoriali (AT) è istituito il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT);
- presso ciascuna istituzione scolastica è confermato il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (cosiddetta circolare BES).
Il GLIR, attivato a partire dal primo settembre 2017 ha compiti di consulenza, proposta all’Ufficio scolastico Regionale (USR) nonché di supporto ai GIT e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.
Il GIT, la cui attivazione, prevista a partire dal primo gennaio 2019, è stata rinviata al 1 settembre dal governo in carica, opererà al livello degli ambiti territoriali istituiti dalla legge n. 107/2015. E’ probabile che saranno modificati con apposito D.M. anche alcuni compiti attribuitigli dal Dlgs 66/2017 che al momento ha previsto lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di organico dei docenti di sostegnoda assegnare alle scuole, con facoltà propositiva rivolta all’USR di riferimento riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno, didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) è istituito presso ciascuna istituzione scolastica; è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della ASL di riferimento. Il gruppo, attivato dal primo settembre 2017, è nominato e presieduto dal dirigente scolastico. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione (PAI) nonché i consigli di classe nell’attuazione dei PEI che è stato ridefinito nel dlgs 66/2017.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni del le persone con disabilità; al fine di realizzare il Piano di inclusione, collabora con I’ istituzioni pubbliche e private del territorio.
I Gruppi di Lavoro per l’Handicap
Nessun cenno viene fatto nel Dlgs 66/2017, invece, ai Gruppi di Lavoro Handicap (GLH) che attualmente operano sul sostegno all’interno delle singole istituzioni scolastiche:
- GLH di istituto (GLHI) di cui, come vedremo, il GLI rappresenta una estensione;
- GLH operativi (GLHO) che operano all’interno di ogni consiglio di classe dove vi sono alunni che necessitano di sostegno.
I gruppi di lavoro per l’handicap sono istituiti per contribuire a garantire il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap; è finalizzato alla loro integrazione scolastica e ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Il GLHI ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione di tutti gli allievi in situazione di disagio.
Il GLHO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica; quindi, si istituiscono tanti GLHO quanti sono gli allievi con disabilità.
Di seguito riepiloghiamo tutti i GRUPPI DI LAVORO e i compiti previsti per l’inclusione di alunni diversamente abili (H) e alunni BES (clicca su ogni voce):
Di seguito riepiloghiamo tutti i GRUPPI DI LAVORO e i compiti previsti per l’inclusione di alunni diversamente abili (H) e alunni BES (clicca su ogni voce):
Di seguito riepiloghiamo tutti i GRUPPI DI LAVORO e i compiti previsti per l’inclusione di alunni diversamente abili (H) e alunni BES (clicca su ogni voce):
-
Gruppo di Lavoro Operativo H (GLHO)
Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, denominato GLHO. Esso è costituito:
- dal Dirigente Scolastico o suo delegato (ad es. Funzione Strumentale)
- dal referente GLHI;
- dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari;
- dall’insegnante di sostegno della classe;
- dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso;
- dai genitori dell’alunno;
- dagli eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori scolastici e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno (un esperto richiesto dalla famiglia).
Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura dell’insegnante referente del GLHI.
Il gruppo si riunisce in media 3 volte l’anno o in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a:
- elaborare il PDF(Profilo dinamico Funzionale) che a decorrere dal 1 settembre 2019, sarà sostituito dal Profilo di Funzionamento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI.
Profilo dinamico Funzionale - elaborare il PEI(interviene nella progettazione e verifica del PEI)
- valutare la possibilità di permanenza scolastica dell’alunno
- valutare la possibilità di rinuncia al sostegno
- attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l’orientamento
- indica al GLHIle ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico.
- provvede a ogni altro adempimento necessario.
2. Gruppo di Lavoro H di Istituto (GLHI) ricompreso nel GLI
Presso ogni Istituzione Scolastica opera un Gruppo di Studio e di Lavoro H ai sensi dell’art.15 della Legge Quadro 104/92. Esso è costituito:
- dalDirigente Scolastico che lo presiede o da un suo delegato (ad es. Funzione Strumentale),
- docenti coordinatori di classe,
- dal docentereferente GLH,
- dai docenticurriculari e di sostegno,
- dairappresentanti dei genitori,
- dalpersonale educativo operante preso l’Istituto,
- dalreferente per l’integrazione del Comune,
- dalreferente dell’ASL.
Il GLHI si riunisce in media 2 volte l’anno e ha i seguenti compiti:
- definisce le linee della politica per l’integrazione scolastica deglialunni disabili dell’Istituto;
- individua gli indicatori di qualità dell’integrazione scolastica per gli alunni disabili da inserire nelPTOFdella Scuola;
- si esprime in merito alla richiesta di ore di sostegno;
- determinai criteri di ripartizione ed eventuale adattamento delle esigenze della scuola dell’assegnazione di ore di sostegno agli alunni;
- propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione;
- presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato” dei singoli alunni (Legge 104/92).
Interviene per:
- analizzare la situazione complessiva nell’ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
- analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali;
- predisporre una proposta dicalendario per gli incontri dei GLHO;
- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di prevedere corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Le competenze del GLHI
Competenze di tipo organizzativo
- Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze tra i docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne);
- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc…);
- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni..).
Competenze di tipo progettuale e valutativo
- Formulazione di progetti di continuità fra ordini di scuole;
- Progetti specifici per l’handicap;
- Progetti relativi all’organico;
- Progetti per l’aggiornamento del personale.
In particolare il GLHI si occupa di:
- gestire e coordinare le attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;
- analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli handicap, classi coinvolte);
- individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
- individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti;
- seguire l’attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;
- proporre l’acquisto diattrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità o DSA o ai docenti che se ne occupano;
- definire lemodalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
- definire le modalità di accoglienza e la predisposizione di programmiPDP per alunni con BES;
- analizzare casi critici;
- fare proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione;
- formulare proposte per laformazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
- formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA.
Di seguito invece riportiamo i compiti e le funzioni dei diversi Gruppi citati nel nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017:
-
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), estensione del GLHI
I GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) oltre a quanto stabilito nella Circolare n.8/2013, sono anche citati nella Nota MIUR n. 2563/2013, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali” in cui si specifica che i Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.
È un Gruppo di lavoro istituito presso ciascuna istituzione scolastica che ha compiti di programmazione, proposta e supporto.
Nel comma 7 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce che presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) così composto:
- dirigente scolastico, che lo nomina e presiede
- docente referente GLH
- docente referente BES
- un docente curricolare
- coordinatore del CdCin cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA)
- docenti di sostegno
- unrappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA
- uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitariche al di fuori dell’Istituto si occupano degli alunni
Il gruppo ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione (PAI), nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Il GLI svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BESpresenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativisulla base delle effettive esigenze individuate nei PEI ;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, fino all’attivazione dei GIT) e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli USR assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno (fino alla emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 66/2017).
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, o alle reti di scuole, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
-
GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale)
È un Gruppo di lavoro istituito per ogni ambito territoriale che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole.
Sempre nel comma 3 del nuovo art.15 della legge 104/92, come modificato dal Dlgs 66/2017, si stabilisce che per ciascuno degli ambiti territoriali introdotti dalla legge 107/2015, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT) così composto:
- da un dirigente tecnico o scolasticoche lo presiede,
- datre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale,
- due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.
Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
- dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;
- dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie;
Come stabilito per il GLIR, anche per il GIT le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal MIUR nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il MIUR.
-
GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale)
È un Gruppo di lavoro a livello regionale che ha compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sull’inclusione scolastica la cui istituzione (GLIR) è prevista nell’art. 15 comma 1 (modificato) della legge 104/92:
Presso ogni USR è istituito il Gruppo di lavoro Interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
- consulenza e proposta all’USRper la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sottoscrivibili con le ASL, gli Enti Locali e le Associazioni di tutela al fine di garantire, facilitare e sostenere l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e studenti con disabilità come previsto dalla legge 104/92 ed integrati con le finalità della legge 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);
- supporto alle reti di scuoleper la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della
Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato.
Al suo interno è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.
La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, sono state definite con il D.M.338/2018, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il MIUR.
Secondo il citato DM il GLIR è composto da:
- Il dirigente preposto all’USRo un suo delegato con funzione di presidente;
- Dirigenti tecnici e amministrativiin servizio presso l’USR fino ad un massimo di tre;
- Dirigenti scolasticiin servizio presso istituzioni scolastiche della regione fino ad un massimo di quattro, scelti tra diversi ordini e gradi di scuola;
- Coordinatori didattici e/o gestoridelle scuole paritarie presenti in regione fino ad un massimo di tre;
- Docenti esperti in inclusione scolasticafino ad un massimo di cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola e la rappresentanza delle università tramite un delegato espresso dal coordinamento locale degli atenei;
- Rappresentanti della Regionefino ad un massimo di cinque;
- Rappresentanti degli enti localifino ad un massimo di cinque;
- Rappresentanti delle federazioni e associazionidelle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica fino ad un massimo di cinqueindividuate da ciascun Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla base del possesso di uno o entrambi dei seguenti criteri:
- costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell’Osservatorio Permanente per l’inclusione scolastica;
- aver stipulato specifiche convenzioni, protocolli di intesa, accordi quadro con gli enti regionali.
Ogni Gruppo per l’inclusione scolastica (GLIR – GIT – GLI) risulta, quindi, avere un raggio di intervento differente e competenze e funzioni che risultano strettamente legate fra loro per realizzare un’interazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che devono portare alla tutela della disabilità e all’integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità che necessitano del sostegno didattico.
Secondo l’attuale formulazione del decreto 66/2017, il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia.
Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR.
L’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.
L’ultima parola in relazione alla quantificazione e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, spetta, quindi, all’USR che interviene con l’assegnazione dei posti di sostegno all’interno dell’organico dell’autonomia delle diverse istituzioni scolastiche
Riteniamo utile sottolineare, inoltre, che non è previsto alcun compenso per i componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica, come prevede chiaramente l’art.20 comma 3 del succitato decreto, così come non è previsto esonero dall’attività didattica o di servizio:
Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal Dlgs 66/2017, nonché ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il personale scolastico eventualmente nominato nell’ambito del GLIR e del GLI non può essere esonerato dall’attività didattica o di servizio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.