Statuto Penale della Scuola: non è ingiuria rispondere ad un genitore se si viene provocati

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Oggiscuola, 5.8.2017

– Nell’ambito dello Statuto Penale della Scuola, i due tecnici autori del regolamento, hanno preso ad esame il reato di ingiuria che può configurarsi, per il docente, nelle circostanze di litigi con i genitori degli alunni.

Ecco cosa spiegano

L’INGIURIA (ART. 594 C.P.)
Questa fattispecie punisce, a querela della persona offesa, chiunque offende l’onore e il decoro di una persona presente; nello stesso modo è punito chi commette il fatto attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. La nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. Le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell’art. 2 Cost. (Cass. pen. sez. V, 03‐09‐2008 n. 34599). L’elemento soggettivo di questo reato è il dolo. La sanzione è più severa in due casi: quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (v. infra, diffamazione sub c) e quando è commessa in presenza di più persone.

I CASI CONCRETI
È configurabile il reato di ingiuria e non il reato di molestia nella condotta consistita nell’inviare via telefono messaggi sms contenenti espressioni offensive, in quanto la forma di comunicazione prescelta, realizzata in forma scritta e non orale, non è idonea a ledere il bene giuridico della privata tranquillità oggetto del delitto di cui all’art. 660 c.p.. (Cass. pen. sez. I, 17‐05‐2005 n. 18449).
In tema di ingiuria, affinché una doverosa critica proveniente da un superiore gerarchico riguardante un errato o colpevole comportamento in atti di ufficio di un suo subordinato non sconfini nell’insulto, è necessario che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore e sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrano disprezzo per l’autore del comportamento, o gli attribuiscono inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa. (Nel caso di specie un dirigente scolastico aveva messo in dubbio la competenza di un docente di fronte ad un’intera classe di alunni, mentre una legittima critica, con espressioni non offensive in sé, sarebbe dovuta essere rivolta nelle sedi a ciò deputate, come nel corso di un consiglio di classe.) (Cass. pen. sez. V, 22‐01‐ 2009 n. 2927).
Nella condotta di una maestra di scuola elementare che, dopo essere stata accusata dalla madre di un’alunna di utilizzare “metodi hitleriani di insegnamento”, le risponde dicendole che lei invece insegnava alla figlia a mentire, non è configurabile il reato di ingiuria di cui all’art 594 c.p. in quanto è configurabile l’esimente della provocazione di cui all’art. 599 c.p.. (Cass. pen. sez. V, 21‐01‐2008 n. 3131). Per la sussistenza dell’esimente della provocazione, che esclude la responsabilità penale nel caso di ingiuria, è necessario che nel comportamento della parte offesa sia ravvisabile un fatto ingiusto, un fatto cioè che contrasti con norme di diritto o con regole di comportamento sociale. Tali requisiti non sono ravvisabili nel comportamento di un professore che, nello svolgimento delle sue funzioni e, quindi, in qualità di pubblico ufficiale, avvisi la forza pubblica di un presunto fatto costituente reato avvenuto nell’edificio scolastico. (Nel caso di specie un professore aveva apostrofato con espressioni ingiuriose un suo collega che aveva chiamato i Carabinieri in seguito al lamentato smarrimento di un cellulare da parte di una bidella) (Cass. pen. sez. V, 04‐ 10‐2006 n. 33084).

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Statuto Penale della Scuola: non è ingiuria rispondere ad un genitore se si viene provocati ultima modifica: 2017-08-06T05:18:00+02:00 da
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