Studente bocciato, genitori chiedono promozione per l’assiduità della presenza a scuola. Cosa ha detto il Tar?

Gilda Venezia

di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 24.8.2022.

Gilda Venezia

Dei ricorrenti impugnavano la mancata ammissione del figlio minore alla classe successiva e lamentavano una serie di violazioni alle quali risponde il CDS in modo specifico che spaziano dalla validità del verbale del Consiglio di Classe, alla discrezionalità tecnica dell’organo collegiale alla presenza dei docenti che vi deve essere. La sentenza in commento è quella del Consiglio di Stato del 18/2/22 n° 06140/2022.

Devono partecipare al CDS solo gli insegnanti competenti per disciplina

Lamentavano i ricorrenti che allo scrutinio finale non risultavano presenti né gli insegnanti tecnico – pratici, i quali fanno parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del consiglio di classe, nè gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, anch’essi facenti parte del consiglio di classe ma a titolo consultivo, in quanto le proposte di voto nelle materie tecniche e scientifiche sono formulate sentiti i loro pareri. Per i giudici dalla documentazione acquisita, risulta che la classe frequentata dall’alunno fa parte dell’indirizzo ‘Liceo scientifico, opzione Scienze applicate’, per il quale non è prevista la presenza di insegnanti tecnico-pratici (così come risulta dal relativo quadro orario).

Il Consiglio di classe ha discrezionalità tecnica in sede di valutazione dello studente

La valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente, il Giudice può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti. (…)Sul punto, occorre infatti fare riferimento all’art. 4 comma 5 D.P.R. 122/2009, a norma del quale: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono […] una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”.

L’assiduità della frequenza non può bastare a sanare le lacune

Nella specie, affermano i giudici, le gravi insufficienze riportate in quasi tutte le materie dallo studente escludono che si potesse tenere conto della assiduità della frequenza, essendo diversi gli aspetti della preparazione e della formazione, rispetto alla mera presenza dell’alunno. Peraltro, non è nemmeno richiesta una valutazione di particolare gravità affinché l’insufficienza, che comprende ogni voto inferiore ai sei decimi, possa legittimare la non ammissione alla classe scolastica successiva.

La bocciatura può essere proposta anche da un docente alla cui disciplina lo studente ha un buon voto

Lamentano che bocciatura era stata deliberata all’unanimità, dunque anche da parte di docenti nelle cui materie di insegnamento l’alunno aveva riportato un voto finale sufficiente.
La censura non è fondata. Non sussiste, nella condotta sopra descritta, alcuna contraddittorietà. È infatti del tutto ragionevole e logico che un insegnante, pur ritenendo soddisfacente il livello di preparazione raggiunto da uno studente nella propria materia, lo ritenga meritevole di bocciatura all’esito della diversa valutazione, svolta in sede di consiglio di classe.

Sulla validità del verbale del Consiglio di Classe

Con altro motivo lamentavano la mancata approvazione del verbale relativo allo scrutinio finale e la mancata sottoscrizione di tutti i docenti.
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, non sono fondate.
Il verbale del C.d.C è stato sottoscritto correttamente dal Presidente e dal segretario verbalizzante alla presenza di tutti i professori che costituiscono il Consiglio di Classe. Le firme degli insegnanti si trovano nel registro personale, nello spazio riservato alle deliberazioni finali, registro che va conservato insieme al verbale del Consiglio di classe.

Non è sindacabile il tempo per giudicare uno studente

La censura è inammissibile. Correttamente il Tar ha evidenziato che è insindacabile in sede giurisdizionale il ‘tempo’ dedicato dai docenti per la valutazione dei casi posti al loro esame, salvi casi di anomalia, che non sono stati di per sé dedotti, né risultano dalla documentazione acquisita.

.

.

.

.

.

.

.

Studente bocciato, genitori chiedono promozione per l’assiduità della presenza a scuola. Cosa ha detto il Tar? ultima modifica: 2022-08-24T08:59:56+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl