di Francesco Pititto, InfoDocenti.it, 6.10.2020.
Per i docenti assunti a tempo determinato è prevista l’assenza per malattia? Alcuni docenti ci hanno chiesto un supplente a quanti giorni di malattia potrà accedere e con quale retribuzione.
Iniziamo con il precisare che la normativa prevede una distinzione tra “supplenze fino al 30/6 o 31/8″ e “supplenze brevi“
1) Contratto fino al 30/6 o 31/8 o fino al termine delle attività didattiche (anche per nomine da GI)
I docenti che rientrano in questa categoria conservano il posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.
In ogni anno scolastico la retribuzione è la seguente:
- 100% per il primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese;
- per periodi superiori a tre mesi è prevista la conservazione del posto senza assegni con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda le assenze per malattia fino ai 10 gg, è prevista una trattenuta professionale docenti (RPD);
2) Contratto/Nomina supplenze brevi
I supplenti con nomina breve del Dirigente Scolastico hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, L’assenza per malattia è retribuito al 50%.
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Supplente: quanti giorni di malattia e con quale retribuzione? ultima modifica: 2020-10-06T09:51:03+02:00 da