di Simone Micocci, Money.it, 30.7.2018
– Secondo la Corte di Cassazione il MIUR viola il principio di non discriminazione quando non riconosce la retribuzione professionale docenti ai supplenti che svolgono un incarico temporaneo.
Lo scorso venerdì 27 luglio è stata depositata un’importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro – che potrebbe rivoluzionare il tema legato alla retribuzione dei docenti supplenti.
Come noto, infatti, da anni è in atto una discussione sulla differenza che c’è tra lo stipendio di un docente di ruolo e un supplente, visto che a quest’ultimo non sono riconosciute alcune indennità economiche.
Ad esempio gli insegnanti non di ruolo (che sono poco più di 500mila) non possono concorrere per il bonus merito e non hanno diritto ai 500€ della Carta del Docente. Ma c’è un’altra indennità che a differenza degli insegnanti di ruolo non viene riconosciuta ai supplenti: si tratta della retribuzione professionale docenti, un assegno tabellare previsto dall’articolo 7 del CCNL del 2001 che ammonta a circa 164€ lordi e viene corrisposto per 12 mensilità.
Nel dettaglio, questa è sì riconosciuta ai supplenti, ma solo a quelli che ricoprono un incarico annuale in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto; non ne hanno diritto, quindi, i supplenti con incarico temporaneo.
Ed è proprio su questa voce stipendiale che è intervenuta la Corte di Cassazione, valutando il ricorso presentato da un supplente secondo il quale questa differenza di trattamento costituisce una violazione del principio di non discriminazione.
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Retribuzione professionale docenti anche ai supplenti
Nel dettaglio, nel caso di specie il ricorrente è un’insegnante che nel periodo che va dal 2006 al 2009 ha svolto diverse supplenze temporanee, non ricevendo per questo la retribuzione professionale docenti in aggiunta allo stipendio.
Visto questo mancato riconoscimento, il supplente ha deciso di fare ricorso contro il MIUR; alla fine il contenzioso è arrivato davanti alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro, la quale con l’ordinanza n° 20015 depositata lo scorso venerdì 27 luglio ha deciso in favore dell’insegnante supplente.
Anche gli ermellini, quindi, hanno ravvisato una violazione del principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE.
Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione, infatti, il supplente ha diritto ad una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito; anche questo, quindi, deve beneficiare dei 164€ lordi mensili della retribuzione professionale docenti.
La suddetta sentenza potrebbe comportare dei notevoli cambiamenti per lo stipendio dei supplenti; è importante sottolineare però che quanto deciso dagli ermellini vale esclusivamente per il ricorrente, poiché la sentenza non si applica automaticamente per tutti i supplenti che svolgono incarichi temporanei.
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Cosa cambia quindi?
Ci si chiede quindi quali risvolti potrebbe avere la recente sentenza della Corte di Cassazione. Come anticipato questo non comporterà cambiamenti nell’immediato (se non che per il supplente che ha presentato e vinto il ricorso), tuttavia il MIUR dovrà adeguarsi al più presto modificando quanto previsto dalla normativa, così da non rendersi colpevole di violazione del principio di non discriminazione.
A tal proposito una decisione in merito potrebbe essere presa nell’ambito della contrattazione per il CCNL valido per il triennio 2019-2021; solo con il nuovo contratto, infatti, potrà essere estesa ufficialmente la retribuzione professionale docenti a tutti gli insegnanti, supplenti compresi.
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