Supplenti. Copertura del servizio durante le vacanze di Natale e Pasqua

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.3.2021.

Gilda Venezia

L’ARAN in un nota di chiarimento in merito al mantenimento in servizio del supplente e il conseguente rientro del titolare dopo il 30 aprile precisa che vanno compresi i giorni di sospensione delle lezioni (come ad esempio le vacanze vacanze di Natale  e di Pasqua) anche se il titolare non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza ed è rientrato in servizio.

La motivazione è di natura didattica, ovvero la necessità di garantire la continuità didattica agli alunni che comunque hanno sempre mantenuto in classe il supplente.

 

Il chiarimento dell’ARAN

Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?

Per quanto concerne il rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile, l’art. 37 del CCNL del 29.11.2007, prevede espressamente che al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.

Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del dipendente.

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Supplenti. Copertura del servizio durante le vacanze di Natale e Pasqua ultima modifica: 2021-03-21T12:23:07+01:00 da
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