Supplenti: quando si può rinviare la presa di servizio?

Gilda Veneziadalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 11.8.2023.

Gilda Venezia

La data della presa di servizio

I docenti che hanno ottenuto una nomina di supplenza o un incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo devono prendere servizio nella scuola assegnata il 1° settembre 2023.

Nel caso la nomina sia successiva all’1/9 la data della presa di servizio sarà indicata dall’Amministrazione.

La possibilità di deroga

Tuttavia vi sono dei casi in cui è possibile dilazionare  la presa di servizio: la circolare n. 43440 del 19.7.2023 sulle supplenze, elenca all’art. 4 le situazioni straordinarie che possono permettere una deroga:
«E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).»

Le assenze dopo la presa di servizio

Nella stessa nota si precisa anche che la stipula del contratto a tempo determinato, perfezionata dal dirigente scolastico in SIDI, permette agli interessati di fruire dei vari istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

Segnaliamo tra l’altro anche che «ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.»

«Si ricorda inoltre quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, e dall’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.»

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Supplenti: quando si può rinviare la presa di servizio? ultima modifica: 2023-08-11T06:37:40+02:00 da

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