Orizzonte Scuola, 24.9.2019
– Regolamento supplenze: le norme principali rimangono al 2007, e non tengono conto delle numerose situazioni di un anno scolastico come quello del 2019/20, in cui ci sono 150.000 incarichi da assegnare.
Una nostra lettrice scrive
“Ho accettato una supplenza di 10 h (cc A022) all’8 giugno per la quale non mi è stato specificato il tipo di contratto (se supplenza breve o fino al termine delle lezioni). La segreteria ha parlato vagamente di congedo o aspettativa. Al momento ho preso servizio ma non ho firmato il contratto. Ieri ho ricevuto la chiamata dalla mia vecchia scuola per una cattedra di 14h (cc A022) fino al 30.06.2020 e c’è la possibilità che mi spetti un’altra supplenza al 31 agosto se la destinataria attuale non possa accettare. Posso lasciare la mia attuale per quella al 30 giugno ed eventualmente per quella al 31 agosto? Grazie”
L’8 giugno 2020 risulta essere il giorno di termine delle lezioni in alcune regioni (Abruzzo, Lazio, Lombardia), pertanto un contratto stipulato fino a quella data si configura come “fino al termine delle lezioni”. Naturalmente il primo passaggio da fare è acquisire l’informazione in segreteria.
Sulla base del Regolamento delle supplenze:
“Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.”
Dunque una supplenza breve può essere lasciata per una al 30 giugno, una supplenza fino al termine delle lezioni no.
A meno che non ci si trovi in questa ulteriore condizione:
“3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.”
Inoltre il docente che ha una supplenza fino al termine delle lezioni o fino al 30/6 ad orario intero non è un docente convocabile per altra supplenza assegnata dalle GI, qualunque essa sia, compresa quella che arrivi al 31/8.
L’unico caso in cui il docente può essere convocato è quando è titolare di una supplenza al termine delle lezioni o al 30/6 non ad orario intero. In questo caso, infatti, è convocabile, ai fini del completamento dell’orario ai sensi dell’art. 4 DM 131/07, ma non può in nessun caso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altro incarico.
Esempio
– Docente con 8 ore al 30/6 non può lasciare tale supplenza per altra supplenza di 18 ore al 31/8. Può solo avere titolo al completamento dell’orario.
Le segreterie dovrebbero porre particolare attenzione alle nuove procedure di convocazione, per evitare fraintendimenti nei docenti e nello stesso tempo accelerare le procedure.
Meglio ancora se la procedura intera venisse gestita tramite convocazioni accentrate, che si stanno dimostrando proficue, con azzeramento dei tempi di assegnazione e trasparenza nelle operazioni.
Per tutti i casi possibili vi rimandiamo alla lettura di
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Supplenza breve si può lasciare per altra fino al 30 giugno o 31 agosto ultima modifica: 2019-09-24T14:50:25+02:00 da