Supplenze: il discrimine è il 31 dicembre
Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’ufficio scolastico territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007. Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 dello stesso decreto, va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.
Ai sensi dell’art 1 del D.M. 131/07 nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
- supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all’articolo 7.
Posto vuoto dopo il 31 dicembre
Pertanto, se il decreto di cessazione arriva entro il 31/12, tale posto va restituito all’Ufficio Scolastico e si farà una nomina al 31/8 essendo il posto vacante, scorrendo le graduatorie.
Se, invece, il decreto avrà decorrenza oltre il 31/12, allora in questo caso si applica l’art. 7 il quale dispone che sono di competenza del dirigente scolastico le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
E, ancora più in particolare, essendo tu già in servizio, si applica il comma 4 dello stesso articolo per cui, per continuità didattica, avrai una trasformazione della supplenza fino al termine delle lezioni.
.
.
.
.