di Lalla Orizzonte Scuola, 21.12.2015.
In mancanza di direttive unitarie da parte del Ministero, ogni ufficio Scolastico fornisce indicazioni diverse sulle supplenze da conferire per posti vuoti della fase C, il cosiddetto potenziamento.
Ed ecco che a fronte degli Uffici Scolastici che non permettono di spezzare la cattedra quando si tratta di potenziamento, facendo riferimento all’unicità dell’insegnamento così come disciplinata dall’art. 4 del Regolamento delle supplenze, ce ne sono altri che non si sono posti il problema e trattano la cattedra come una normale supplenza, e ancora altri che mettono nero su bianco disposizioni che potremmo definire fantasiose in quanto non supportate da relativa normativa.
Ecco quindi che l’Ufficio Scolastico di Torino emana una nota specifica di chiarimenti
“Si fa seguito alla nota prot. 19653 del 17/12/2015 relativa all’oggetto e si precisa che i posti di potenziamento di cui alla fase C della Legge 107/2015 Buona Scuola, possono essere frazionabili esclusivamente per permettere il completamento dell’orario di servizio al docente precedentemente nominato su spezzone orario e sulla stessa classe di concorso del potenziamento.”
Dunque a Torino si può richiedere di spezzare il posto di potenziamento solo se esso viene offerto al supplente che si trova in servizio su spezzone della stessa classe di concorso.
Non si comprende la ratio di tale scelta, e si auspicherebbe una nota di chiarimenti da parte del Ministero. Tale disposizione infatti non rientra in alcuna delle categorie riferibili all’art. 4 del Regolamento delle supplenze (completamento di orario)
Non si può inventare un nuovo organico, conferire delle supplenze, in assenza di norme condivise.