di Vittorio Lodolo D’Oria, Orizzonte Scuola, 9.8.2019
– Ci occupiamo oggi di un problema che si riproporrà fintanto che il Legislatore non porrà fine a una lapalissiana discriminazione tra lavoratori a proposito di tutela della salute, mettendo in crisi, al contempo, lavoratore e datore di lavoro.
Il DPR 171/11 (comma 3, art. 3) stabilisce che è possibile sottoporre ad Accertamento Medico solamente il lavoratore che abbia superato il periodo di prova privando della medesima tutela (di questo si tratta) i lavoratori precari o in prova.
Toccherà quindi al datore di lavoro scegliere cosa fare: rassegnarsi alla discriminazione con tutte le evidenti conseguenze come nel presente caso o forzare la mano inoltrando la richiesta motivata di visita medica collegiale nonostante l’impedimento di legge. Nella seconda opzione la relazione da predisporre per il Collegio Medico di Verifica (CMV) dovrà illustrare le ragioni della richiesta nonché le circostanze (segni e sintomi) che la determinano.
In attesa che istituzioni, sindacati, politica, e soprattutto il MIUR, pongano rimedio alla grave (incostituzionale?) discriminazione, consiglio sempre ai dirigenti scolastici di rompere gli indugi pretendendo per sé il ricorso all’Accertamento medico ogni qualvolta necessario e a prescindere dal fatidico superamento del periodo di prova del lavoratore.
Tale Accertamento medico rappresenta l’istituto fondamentale e irrinunciabile, per lavoratore e datore di lavoro, nella tutela della salute professionale. Vediamo ora il caso (camuffato) in cui il dirigente ha seguito la via indicata dal sottoscritto articolando in due parti la relazione ex art.15 DPR 461/01. Va dato innanzitutto atto al dirigente scolastico in questione di non aver fatto l’errore di avviare un procedimento disciplinare senza essersi prima chiesto se la natura dei problemi del lavoratore fosse di tipo medico-sanitario piuttosto che sanzionatorio-disciplinare. Prima di procedere operativamente occorre sempre prima porre la necessaria diagnosi differenziale.
La relazione
La presente relazione ex-art. 15 DPR 461/01 è relativa alla docente in oggetto che ha in corso il suo primo anno di prova presso la scuola primaria di questo Istituto.
Sebbene il DPR 171/2011 (comma 3, art. 3) preveda l’avvio della procedura unicamente a seguito del superamento dell’anno di prova, si ritiene comunque urgente procedere (ad Accertamento Medico d’Ufficio presso la CMV) in deroga al succitato disposto per almeno tre motivi:
- il dirigente scolastico non dispone di altri strumenti per affrontare i compiti medico-legali a lui affidati quali – su tutti – la tutela della salute dei lavoratori. In particolare, in virtù della succitata limitazione, non è in grado di affrontare situazioni come quelle descritte dal medesimo articolo di legge, in cui i lavoratori che presentano “Disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica assoluta o relativa devono essere sottoposti d’ufficio a visita medica collegiale”.
- La limitazione introdotta dalla norma in oggetto (comma 3, art. 3, DPR 171/11) pone un evidente discrimine tra le tutele della salute a favore del lavoratore a tempo indeterminato che ha superato il periodo di prova, e i lavoratori che non lo hanno ancora superato o addirittura versano in condizioni di precarietà (supplenze e tempo determinato). Tale discriminazione, che pure presenta dubbio profilo di costituzionalità che si intende segnalare a codesto spettabile ufficio per eventuali conseguenti adempimenti, produce situazioni di evidente ingestibilità come nel caso in oggetto.
- Non poter affrontare situazioni simili, in quanto non si dispone dei mezzi adeguati ad accertare la natura medico-sanitaria di determinati comportamenti, equivale a subire le ricadute potenzialmente negative che inevitabilmente si avranno sulla piccola utenza, sui genitori e sull’ambiente scolastico con colleghi, dirigente e personale ATA. Il vertiginoso aumento dei casi di presunti maltrattamenti a scuola dei piccoli alunni induce la dirigenza a non tergiversare a tutela dell’intero ambiente scolastico.
Quanto sopra debitamente premesso, le motivazioni della richiesta di Accertamento Medico d’Ufficio per la docente riguardano una serie di comportamenti, di dubbia lettura, riscontrati a livello relazionale e accentuatisi in modo preoccupante nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. La suddetta richiesta viene effettuata in base all’art. 5 della L.300/1970 ad esclusiva tutela del lavoratore.
Venendo ai motivi di detto accertamento medico a tutela della maestra, questi sono, in sintesi, così riassumibili e circostanziati:
- durante le riunioni di programmazione con le colleghe è sempre sulle difensive ed è sistematicamente in disaccordo su ciò che viene proposto;
- durante il collegio dei docenti del 30 novembre 2018 l’insegnante, seduta in prima fila, viene notata mentre si sfila la biancheria intima;
- col suo atteggiamento immobile e lo sguardo perso nel vuoto talvolta non supervisiona le attività ludiche o didattiche degli alunni ponendo a rischio la loro stessa incolumità per mancata sorveglianza;
- assume atteggiamenti scostanti, ineducati e scocciati nelle relazioni coi genitori e coi colleghi (vedi anche segnalazione della tutor della maestra). Crea azioni di disturbo durante i colloqui coi genitori. Talvolta vessa i bimbi non consentendo loro l’uso del bagno con conseguenti episodi di enuresi dell’alunno;
- In occasione delle riunioni coi genitori manifesta disagio, si agita e comincia a riordinare l’aula e a oscurare la stessa tirando le tende per poi declamare ad alta voce i propri disturbi fisici e bisogni fisiologici. Infine, abbandona repentinamente ed ingiustificatamente l’aula;
- Numerosi genitori e colleghi segnalano comportamenti della maestra che oscillano dall’immobilità completa, all’agitazione, dalla provocazione all’offesa, dall’aggressività alla fuga, dall’ansia alla stravaganza;
- Nell’aggiornamento della graduatoria interna dichiara titoli di cui non è in possesso e successivamente ritira le proprie dichiarazioni per iscritto;
- Anche in sede di colloquio per la conferma in ruolo veniva rilevata l’assenza di coerenza tra quanto illustrato e quanto effettivamente documentato con lo sguardo fisso nel vuoto e la tendenza a proseguire l’esposizione senza tener conto delle domande poste.
Tutti i punti in elenco sono supportati da allegati alla relazione recanti testimonianze e circostanze.
In considerazione di quanto sopra, si richiede urgentemente il parere medico legale di codesta spettabile CMV, a tutela della salute della maestra e a salvaguardia dell’incolumità degli alunni a lei affidati. Il Dirigente
Conclusione
Occorre risolvere al più presto questa discriminazione tra lavoratori in materia di tutela della salute. Il grave rischio è anche costituito da formule “sinistre”, quali i trasferimenti per incompatibilità ambientale o i cambi di sede per la ripetizione del periodo di prova. Il tutto con grande svantaggio per lavoratore, personale scolastico e utenza. Fintanto che le cose non cambieranno, non resta che forzare la procedura come nel caso in esame.
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Tutela della salute, solo per i docenti di ruolo. Precari discriminati ultima modifica: 2019-07-09T07:31:18+02:00 da