Il recente caso del prof del Liceo delle scienze umane e scientifico di Aosta, che prima di Natale ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune frasi piuttosto pesanti rivolte ai propri studenti (ai maleducati “darei volentieri fuoco” e auguro loro la “broncopolmonite fulminante”), rende ancora una volta necessario spiegare l’uso dei social da parte dei dipendenti pubblici.
L’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social è entrato a pieno titolo nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, a seguito delle modifiche introdotte dal D.p.r. 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno scorso.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il 14 luglio.
Tra le modifiche apportate, sono stati introdotti l’art. 11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche e l’art. 11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.
Uso delle tecnologie informatiche
l nuovo art. 11-bis prevede le seguenti misure:
- l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione
- l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale
- il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati
- i dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile
- al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali
- è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
Uso dei social
Queste le regole contenute nell’art. 11-ter alle quali tutti i dipendenti pubblici dovranno attenersi:
- nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza
- in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale
- le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale
- i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.
IL DECRETO
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Uso dei social da parte dei dipendenti pubblici, cosa prevede il Codice di comportamento? ultima modifica: 2024-01-09T04:27:15+01:00 da