Orizzonte Scuola, 17.5.2016
La valutazione finale del periodo di formazione e di prova del docente neoassunto spetta al dirigente scolastico, tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la valutazione dei docenti; si tratta tra l’altro di parere che il comma 4 dell’art.13 del D.M. n.850 del 2015 afferma essere non vincolante per il dirigente il quale può discostarsene con atto motivato.
In questa fase finale del periodo di formazione e di prova il dirigente scolastico dovrà svolgere alcuni adempimenti necessari in vista di emettere il provvedimento finale di conferma o non in ruolo:
- convocare il Comitato per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
- esaminare il portfolio professionale del docente neoassunto che conterrà tutte le esperienze formative compiute durante l’anno di prova nonché le sequenze di osservazioni rilevate durante la fase del peer to peer assieme al docente tutor che ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. n.850 del 2015 sono oggetto di specifica relazione da parte del docente neoassunto;
- presentare, in seno al Comitato, per ogni docente neoassunto una relazione comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.
Gli elementi della valutazione:
Per la valutazione finale il dirigente scolastico terrà conto dei criteri espressi nell’art.4 del D.M. n.850 del 2015:
- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;
- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
La disamina sulla valutazione potrà essere agevolata anche dagli elementi desunti dalle osservazioni redatte dal docente tutor durante la fase di osservazione del peer to peer.
In aggiunta alle competenze indicate nei criteri dell’art.4 la relazione del dirigente scolastico potrà prendere in considerazione gli altri elementi indicati nel comma 3 dello stesso articolo 4:
- l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali e collegiali;
- l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico;
- la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali;
- la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica laddove esperita.
In questo caso risulta utile anche l’osservazione diretta svolta dal dirigente scolastico che ai sensi dei comma 5 dell’art.15 del D.M. n.850 è tenuto a visitare almeno una volta la classe del docente neoassunto.
Il provvedimento finale
Sulla base dell’istruttoria compiuta e del parere del Comitato il dirigente procede alla valutazione:
- se il giudizio è favorevole il dirigente emette il provvedimento motivato di conferma in ruolo (comma 2 art.14 D.M. 850);
- se il giudizio è sfavorevole, il dirigente emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento deglistandard richiesti per la conferma in ruolo. Si ripeterà quindi un secondo periodo di formazione con i presupposti previsti nell’art.14 del D.M. n.850.
In ogni caso il dirigente scolastico è tenuto a comunicare all’interessato il provvedimento adottato entro
il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento.
I profili di responsabilità del dirigente
L’art.14 del D.M.850 afferma che “la mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità”; quindi il non rispetto della tempistica o vizi procedurali anche nel corretto svolgimento dell’iter valutativo spettante al Comitato. Cosicché, onde evitare spiacevoli episodi il dirigente scolastico si farà forte, come tra l’altro espresso nell’art.15 del D.M. 850, della collaborazione dei docenti tutor i quali sono stati a contatto più diretto con i docenti neoassunti.
In questa direzione diventa quindi indispensabile l’istruttoria del tutor sul docente neoassunto di cui il dirigente scolastico dovrà sicuramente avvalersi nella fase della sua valutazione.
Vedi anche: Anno di prova e formazione neoassunti: gli adempimenti finali. Art.13 D.M. n.850 del 2015
Valutazione del docente neoassunto, che ruolo ha il dirigente scolastico? ultima modifica: 2016-05-17T07:49:50+02:00 da