di Giuseppe de Tullio, InfoDocenti.it, 11.2.2023.
Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i neoassunti è stato introdotto dall’articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017 e successive modifiche. Tale vincolo va applicato anche ai neo immessi in ruolo dell’a.s. 2022-23.
In questi giorni si stanno susseguendo incontri tra il MIM e le OO.SS al fine di procedere alla stesura del nuovo contratto sulla mobilità, incontri che devono tenere in considerazione che l’emendamento al decreto Milleproroghe, volto a concedere una deroga per l’a.s. 2023/24, non è stato dichiarato ammissibile.
Pertanto se le cose rimangono così come legiferato la situazione vincoli è questa:
- I docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero.
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- Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
. - Durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).
Tuttavia, si deve aspettare il nuovo contratto sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie in quanto, come già successo in passato, potrebbero esserci delle deroghe.