Visite fiscali: chi, come, quando e perché

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 18 marzo 2023.

Gilda Venezia

Visite fiscali: la normativa

I lavoratori dipendenti sono tenuti a conoscere le regole relative alle norme e agli orari delle visite fiscali per evitare di risultare assenti senza giustificazioni valide e incorrere in sanzioni pecuniarie e/o disciplinari da parte del proprio datore di lavoro.

La normativa relativa alle visite di accertamento in caso di assenza per malattia è stata implementata dal D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 (Riforma Madia) che ha modificato l’art. 55 septies del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e dal Decreto n. 206 del 17/10/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia” per i pubblici dipendenti.

Pertanto dal 2017 sono due i soggetti titolati ad avviare la visita fiscale: Polo Unico dell’Inps d’ufficio e il Dirigente Scolastico su richiesta. La visita fiscale può essere disposta fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia, sulla base di una valutazione generale della condotta del dipendente e dell’esigenza di contrastare e prevenire ogni forma di assenteismo.

Vi è un vero e proprio obbligo del Dirigente di richiedere visita fiscale nel caso di:

  • la malattia di più di 10 giorni;
  • il terzo evento di malattia nell’anno solare.
  • nel caso del lavoratore che richieda un periodo di malattia in prossimità di giornate non lavorative fin dal primo giorno

Quante visite fiscali?

E’ possibile effettuarne diverse nello stesso periodo o nella stessa giornata

Il Decreto n. 206 del 17/10/2017 stabilisce che “Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale……

Pertanto, è legittima l’azione del Dirigente Scolastico che dispone la visita fiscale anche più volte nello stesso periodo di assenza per malattia, a differenza di quanto era prescritto prima del 2017 quando era prevista una sola visita fiscale per ogni periodo per ogni periodo specificato nel certificato medico.

Le fasce di reperibilità

I lavoratori in malattia dovranno trovarsi presso l’indirizzo di domicilio indicato nel certificato medico.

Per i pubblici dipendenti le fasce di reperibilità sono fissate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Non c’è obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nel caso in cui nel certificato del medico la malattia a riguardi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta rientrante nelle prime tre categorie della Tabella A e le patologie rientranti nella Tabella E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Assenza durante la visita fiscale

La Corte di Cassazione ha giustificato l’assenza alla visita fiscale nelle fasce di reperibilità può solo nell’ipotesi in cui comporti «un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità» (Cassazione, ordinanza n. 24492 del 01.10.2019). Applicando tali principi, la Suprema Corte ha ritenuta ingiustificata l’assenza alla visita fiscale del lavoratore che durante la notte si era recato al pronto soccorso, ma era assente alla visita fiscale avvenuta la mattina seguente per essersi recato ad una visita di controllo ordinaria.

Ricordiamo che spetta al lavoratore comunicare alla scuola l’eventuale allontanamento (anche momentaneo) dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.

In caso di assenza alla visita fiscale INPS (senza giustificazione valida) all’indirizzo stabilito nel certificato medico e negli orari inclusi nelle fasce di reperibilità sono previste sanzioni, pari al:

  • 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza;
  • 50% del restante periodo per la 2^ assenza;
  • infine il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita.

Assenza giustificata alla visita di controllo INPS

L’assenza è giustificata quando è dovuta a:

  • Ricovero ospedaliero;
  • Periodi già accertati da precedenti visite di controllo;
  • Assenza dovuta a giustificato motivo.

Cambio domicilio malattia, cos’è e come si fa

Come abbiamo visto nel certificato di malattia telematico che andrà all’INPS e al datore di lavoro il medico dovrà inserire anche un indirizzo di reperibilità per la visita fiscale. Tuttavia può succedere che il lavoratore debba in seguito sostituire tale indirizzo in quanto deve trasferirsi presso altro domicilio o residenza.

Con la circolare INPS n. 106 del 23 settembre 2020, l’INPS ha attivato un nuovo servizio per comunicare il cambio di indirizzo di reperibilità, durante l’evento di malattia comune, ai fini dell’eventuale visita medica di controllo domiciliare disposta dal datore di lavoro. Al servizio di cambio indirizzo malattia il cittadino può accedere tramite SPID o CIE.

Ricordiamo inoltre che secondo la recente sentenza numero 36729 del 25 novembre 2021 della Corte di Cassazione il dipendente che cambia domicilio o residenza durante la malattia deve comunicarlo anche al datore di lavoro, oltre che all’INPS.

La lettera di giustificazione per assenza alla visita fiscale

In caso di assenza alla vista fiscale all’indirizzo indicato nel certificato medico, se non si tratta di una patologia esonerata come indicato più sopra, il lavoratore può comunque presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.

Sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati le assenze possono essere giustificate in caso:

  • causa di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

In questi casi comunque il dipendente, può allontanarsi dall’indirizzo indicato nel  certificato medico, durante le fasce di reperibilità, ad esempio per effettuare una visita medica specialistica o per accertamenti specialistici o per altri motivi, sempre documentati.

In altro caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto giustificata l’assenza alla visita fiscale del lavoratore che, trovandosi sotto la doccia al momento della visita di controllo, non aveva sentito suonare il campanello di casa, impedendo così l’accesso del medico fiscale alla propria abitazione. La Cassazione ha evidenziato come l’obbligo di cooperazione che grava sul lavoratore in malattia non possa comportare il divieto di compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano all’interno delle pareti domestiche (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22484 del 18 luglio 2022).

Come comportarsi in caso di assenza alla visita di controllo

E’ chiaro che la prima e fondamentale prescrizione per il lavoratore in malattia è quella di rendersi reperibile presso l’indirizzo indicato sul certificato di malattia durante le fasce orarie indicate per dipendenti privati e pubblici, domeniche e festivi compresi.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 116/1990) il lavoratore dev’essere reperibile anche quando il controllo medico è già stato effettuato. E’ nella potestà dell’azienda richiedere ulteriori visite di controllo. Ma cosa deve fare il lavoratore in caso di assenza alla visita di controllo INPS?

Come chiarito dall’INPS (circolare n. 147/96) è ininfluente il fatto che il lavoratore abbia preventivamente informato l’Istituto della sua assenza alla visita. In questi casi deve solo fornire la documentazione idonea a giustificare la propria assenza.

 

Visite fiscali: chi, come, quando e perché ultima modifica: 2023-03-18T17:58:49+01:00 da

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