Bonus stipendiale ai docenti: è possibile distribuirlo equamente tra tutti gli insegnanti della scuola?

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Marco Barone, Orizzonte Scuola,  24.12.2015.  

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La FAQ 17 del MIUR pone tale quesito: “ La legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Il Comitato deve definire i criteri su ogni area oppure può anche escluderne una o due?

“Questa la risposta: “In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi. È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura.In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali dell’istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti.In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici”.

Premesso che le FAQ del MIUR non hanno carattere normativo certamente vincolante, ma sono mero orientamento, però è innegabile che tale orientamento è quello che viene seguito dalla quasi totalità delle scuole, perché è il tuo datore di lavoro che ti fornisce indicazioni. La battaglia finalizzata a boicottare totalmente comitati di valutazione sembra essere minoritaria, poiché pare, che abbia prevalso la linea di entrare nel merito della Legge, e contrastarla dall’interno, cercando, per quanto possibile, di ridurne gli effetti negativi.

Il MIUR con quella FAQ conferma in un certo senso quanto già avevo scritto in merito al Comitato di Valutazione. Se in via generale si conferma che il comitato possa e non che debba essere vincolato ad operare su tutte le tre aree, non si esclude che non possano essere individuate anche altre aree.

E pertanto, come avevo già rilevato ed anticipato su Orizzonte Scuola, “Nulla vieta una proposizione, in sede di elezione del comitato di valutazione, di uno specifico programma, in relazione al quale il docente candidato debba o possa essere votato. I parametri come definiti dalla Legge, in ordine alle scelta dei criteri per la valorizzazione dei docenti sono generici ed alternativi tra di loro.” Si parla di opportunità, e di genericità.

Tutti i docenti, con il loro difficile lavoro quotidiano contribuiscono al miglioramento dell’Istituzione scolastica, e dunque nulla vieterebbe, in via di principio, una distribuzione equa di tale somma tra tutto il personale docente della scuola in base a quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 lettera a, DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 .

Dunque il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti, ma anche solo per una determinata area e la citata lettera A afferma che “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualita’ dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”. Ora, si eccepirà che l’articolo 17 del DLGS 150 del 2009 afferma testualmente quanto segue:” E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”.

Premesso che il bonus di cui ora si discute è una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto al più articolato e complesso sistema della performance di cui al dlgs 150/2009, l’articolo 74 del citato DLSG 150 del 2009 afferma testualmente che “ con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola” E l’articolo 17 rientra nel titolo III° . Successivamente con DPCM del 26 gennaio 2011 ha trovato, teoricamente, applicazione la determinazione dei limiti e delle modalita’ applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Il Titolo 1 articolo 3 comma 2. ribadisce che è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo le modalita’ di applicazione del presente decreto.

Ma all’interno del citato Decreto si afferma anche che andrà definito con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche’ le modalita’ di monitoraggio e verifica dell’andamento della performance.

Dunque, ciò altro non conferma, a parer mio, che la performance ed i sistemi di premialità di cui al DLGS 150/2009 e quanto ora normato dall’articolo 11 del Testo Unico Scuola, come modificato dalla Legge 107 del 2015, sono due fattispecie diverse, distinte ed autonome con la conseguenza che i vincoli del divieto di distribuzione in maniera indifferenziata dei “premi” potrebbero non trovare applicazione nel nuovo comitato di valutazione di cui alla Legge 107 del 2015.

Comunque non si deve mai dimenticare che è il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti,ad assegnare annualmente al personale docente il bonus sulla base di motivata valutazione, somma che ha natura di retribuzione accessoria.

Ed il DS, dunque è il responsabile dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori.

Bonus stipendiale ai docenti: è possibile distribuirlo equamente tra tutti gli insegnanti della scuola? ultima modifica: 2015-12-24T08:15:01+01:00 da
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