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Reginaldo Palermo,  La Tecnica della scuola  16.2.2017

– Ritorniamo sulla vicenda della sentenza del Giudice del lavoro di Bari relativa alle modalità di assegnazione del bonus premiale.

Quattro sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Snals) avevano presentato ricorso denunciando la condotta antisindacale del dirigente scolastico della scuola (per la verità ad un certo punto UilScuola aveva revocato l’incarico ai propri legali, forse perchè non del tutto convinta della validità del ricorso).

Si legge nella sentenza che “secondo le organizzazioni ricorrenti, il dirigente avrebbe violato le prerogative sindacali escludendo totalmente le stesse dalla procedura di assegnazione e distribuzione del fondo di valorizzazione del merito del personale docente disciplinato dall’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015”.

Il Giudice argomenta accuratamente e molto chiaramente la decisione finale di rigettare del tutto il ricorso.

Intanto viene chiarito nella sentenza che “l’art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015, reca una dettagliata disciplina relativa all’istituzione, ripartizione e distribuzione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, nella quale peraltro si precisa che la somma assegnata a titolo di valorizzazione del merito ‘ha natura di retribuzione accessoria'(v. comma 128)”

Tuttavia, osserva sempre il giudice, “questa disciplina non contempla la partecipazione delle organizzazioni sindacali nel procedimento destinato a concludersi con la distribuzione delle somme rinvenienti dal citato fondo”.

E’ pur vero, sottolinea il giudice, che “il testo unico sul pubblico impiego [e cioè il TU 165/2001]assegna in linea di principio alla contrattazione collettiva il compito di definire il trattamento economico accessorio collegato anche alla valutazione delle performance (v. in particolare l’art. 45, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituiti dall’art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)” ma è altrettanto fuor di dubbio che “questo principio di rango legislativo non implica affatto che la materia non possa diversamente regolamentata da una fonte normativa equipollente e successiva”.

Nel caso specifico “la legge successiva (cioè la n. 107 del 2015) è speciale rispetto a quella anteriore avente invece carattere generale (il d.lgs. n. 165 del 2001), dal momento che quest’ultima è diretta a disciplinare tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nell’ambito del pubblico impiego cosiddetto privatizzato, mentre la prima si limita a dettare specifiche disposizioni relative ad un determinato settore di tale ambito, ossia quello scolastico”

Secondo il Tribunale di Bari dalle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 non può “desumersi in modo inequivoco la necessità che alla procedura di ripartizione e distribuzione del fondo di valorizzazione del merito prendano parte anche le organizzazioni sindacali, giacché la disciplina di cui alla legge n. 107 citata, in quanto speciale, ha carattere derogatorio rispetto a quella di cui al decreto legislativo citato”

Inoltre, aggiunge ancora il giudice, “la regolamentazione legislativa delle modalità di distribuzione delle risorse derivanti dal fondo di valorizzazione appare completa in ogni suo aspetto, perché disciplina in modo puntuale tutte le fasi attraverso le quali il bonus va attribuito ai docenti (ripartizione delle risorse a livello territoriale, individuazione dei criteri di valorizzazione dei docenti sulla scorta dei principi indicati dalla legge, distribuzione dei bonus con provvedimento motivato da parte del dirigente in base ai criteri indicati dal comitato)”, tanto che – si legge nella sentenza, “davvero non si vede in quale fase si dovrebbe – per dir così – ‘innestare’ la consultazione con le organizzazioni sindacali senza che ciò possa limitare o in qualche modo incidere in senso restrittivo sulle attribuzioni che la legge riserva a ciascuno dei soggetti coinvolti nella procedura”.

In altre parole, sostiene il giudice (e neppure troppo velatamente) un eventuale intervento delle organizzazioni sindacali significherebbe di fatto una restrizione delle prerogative del comitato di valutazione e dello stesso dirigente scolastico.

Insomma, vale come sempre il principio in base al quale “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”: dove la legge ha voluto ha detto, dove na ha voluto ha taciuto. Pertanto, argomenta il giudice, se nella legge 107 non si dice esplicitamente che il bonus non è soggetto a contrattazione è proprio perchè il legislatore non ha voluto prevedere questa possibilità.

E’ bene comunque precisare che questa è la prima sentenza in assoluto sull’argomento e non si può escludere che in futuro i giudici si esprimano in modo diverso.

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ultima modifica: 2017-02-17T04:10:15+01:00 da
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