di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 5.9.2023.
Molti docenti spesso contattano la nostra redazione per avere chiarimenti in merito a quanto viene trattenuto dallo stipendio per la malattia. Ricordiamo questa riduzione fu introdotta dall’allora ministro Brunetta con l’art. 71 del decreto legge 112/2008.
La norma recita: “Per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza, viene corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia di ciascun anno solare è relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Pertanto ogni evento morboso è “tassato” fino ai primi dieci giorni.
Non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital, con i correlativi periodi di convalescenza certificata e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Le voci che ricadono nella decurtazione economica sono tutte quelle aventi carattere fisso e ricorrente richiamate dal CCNL e quelle legate all’effettiva prestazione del servizio.
La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per gli insegnanti la trattenuta opera sulla voce retribuzione professionale docenti – RPD – i compensi mensili sono quelli previsti dalla tabella n. 4 del CCNL, per cui le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia, aggiornate con il nuovo contratto, fino al decimo giorno sono le seguenti:
R.P.D. |
Trattenuta lorda giornaliera |
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da 0 a 14 anni | € 174.50 | € 5,81 |
da 15 a 27 anni | € 214.80 | € 7,16 |
da 28 anni | € 273.20 | € 9.11 |
Coloro che prestano servizio su cattedre con orario aggiuntivo (oltre le 18 ore) subiranno la decurtazione relativa anche sulle ore aggiuntive. La trattenuta viene effettuata per i docenti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato con incarico al 30 giugno o 31 agosto. Nessuna trattenuta è prevista per i docenti a tempo determinato con supplenza breve, perché per questa tipologia di contratto non è prevista la Retribuzione Professionale docenti.