Accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti prodotti o detenuti dalle scuole

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dall’USR per il Veneto,  30.12.2016

Con Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 l’ANAC ha adottato le “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, che ora sono pubblicate all’indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ Delibere/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf .

Pertanto, a decorrere dal 23 dicembre u.s., data stabilita dal legislatore, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di dare immediata applicazione al nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Nell’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato rientrano anche le istituzioni scolastiche ed educative, in forza dell’espresso richiamo all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., contenuto nell’art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97.

In considerazione della difficile sostenibilità organizzativa del procedimento prescritto per l’accesso civico generalizzato da parte delle istituzioni scolastiche, già fortemente oberate di numerosi adempimenti amministrativi, assolti spesso con risorse umane e finanziarie fortemente ridotte e in assenza di adeguati sistemi informativi, il MIUR ha proposto all’ANAC di costituire un tavolo tecnico per determinare limiti e modalità di applicazione delle diposizioni sull’accesso civico ai documenti e dati detenuti dalle istituzioni scolastiche.

Il MIUR ha inoltre ha richiesto all’ANAC un differimento della decorrenza di applicazione della normativa in questione, parimenti a quanto già avvenuto per la definizione delle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle istituzioni scolastiche. Già dal 23 dicembre u.s. e nelle more della risposta che l’ANAC fornirà al MIUR dopo il 10 gennaio p.v., lo scrivente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni scolastiche del Veneto ha adottato misure organizzative transitorie che, qualora intervenisse l’auspicata proroga dei termini di entrata in vigore degli obblighi in questione, potranno essere considerate inefficaci.

Tutto ciò premesso, si segnala che nella sezione “Amministrazione trasparente” – “altri contenuti” del sito web di questo USR per il Veneto, è stata modificata e ampliata la parte riguardante le due distinte tipologie di accesso civico, semplice e generalizzato, ai documenti e ai dati detenuti dalle scuole al fine di recepire le indicazioni contenute nell’art. 5, commi 2 e segg., del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97.

Relativamente ai dati e documenti detenuti dalle scuole, il nuovo accesso civico generalizzato (“FOIA”), introdotto dal decreto legislativo n. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere documenti o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Tale accesso non deve essere motivato ma la richiesta deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta. Non sono infatti ammesse richieste di accesso civico generiche a dati o documenti non ben identificati. L’istituzione scolastica, inoltre, non è tenuta a raccogliere dati o a produrre documenti o a procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. Quest’ultima può essere trasmessa per via telematica o tramite spedizione postale al Dirigente della scuola che detiene i dati o i documenti. Il rilascio dei dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Il Dirigente dell’istituzione scolastica o educativa, ricevuta la richiesta, provvede ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente scolastico provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente scolastico decida comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti o dati dovranno essere materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell’art. 5 sopra citato prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente possa presentare richiesta di riesame allo scrivente Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. In tale caso, qualora l’accesso sia stato negato o differito per esigenze di protezione dei dati personali, lo scrivente potrà sentire in merito il Garante della protezione dei dati personali.

Qualora dovessero pervenire alle SS.LL. richieste di accesso civico generalizzato, si raccomanda un’attenta valutazione di compatibilità della richiesta con la protezione dei dati personali e con la libertà e segretezza della corrispondenza. Si rinvia alla lettura delle linee guidano e si rimane a disposizione per ogni utile supporto.

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Accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti prodotti o detenuti dalle scuole ultima modifica: 2017-01-04T07:08:12+01:00 da
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