Alla didattica da «remoto» non si applica la normativa dell’istruzione domiciliare

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di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 3.3.2023.

Il Tar del Lazio ha chiarito che i due istituti non vanno né confusi né sovrapposti.

Gilda Venezia

Nella vicenda affrontata dal Tar Lazio (sentenza 3526/2023) la studentessa lamentava l’illegittimità della propria bocciatura al liceo.
Aveva ottenuto di poter partecipare alle lezioni a distanza a causa di un problema di salute che suggeriva l’adozione di questa modalità per scongiurare eventuali rischi. Nonostante la scuola avesse assentito a tale richiesta e malgrado gli avvisi recapitati alla madre dell’alunna quest’ultima tuttavia aveva partecipato sporadicamente alle lezioni.
Secondo la studentessa il Consiglio di classe non aveva considerato l’assimilabilità della didattica a distanza con l’istituto dell’istruzione domiciliare. Per cui la responsabilità del suo “insuccesso” era della scuola che non aveva pianificato in maniera adeguata l’erogazione del servizio di istruzione.

Il chiarimento

Il Tar ha chiarito che i due istituti non vanno né confusi né sovrapposti. Il ricorso all’istruzione domiciliare viene effettuato in conseguenza dell’interruzione della frequenza scolastica dell’alunno per gravi patologie dello stesso durante il percorso di studi. Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare.
Per quanto attiene alla didattica a distanza essa deve essere intesa come lo strumento didattico rivolto agli alunni di ogni ordine e grado della scuola; e che sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza al fine di garantirne il diritto all’apprendimento in alcuni casi tra cui quello degli alunni fragili. In quest’ultimo caso agli allievi che presentano fragilità nelle condizioni di salute è consentito di poter fruire dell’offerta da “remoto”.
Non è quindi possibile aderire a una ricostruzione disciplinare che possa tacciare di illegittimità l’operato della scuola facendo riferimento a una normativa, quale quella relativa all’istruzione domiciliare, non suscettibile di applicazione in via analogica avuto riguardo alla diversa fattispecie della didattica a distanza.

Alla didattica da «remoto» non si applica la normativa dell’istruzione domiciliare ultima modifica: 2023-03-06T05:22:17+01:00 da
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