Oggiscuola, 30.3.2017
– Nei chiarimenti interpretativi pubblicati dal Miur sulla tematica dell’alternanza scuola lavoro si insinua lo spettro del lavoro estivo per il docente tutor.
Dall’a.s. 2016/17 ipercorsi di alternanza scuola lavoro entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione.
“D: Esistono particolari limiti o vincoli rispetto all’utilizzo del periodo delle vacanze estive per effettuare i tirocini presso la struttura ospitante?
R: non esistono limiti. L’art. 1 della l. 107/2015 al comma 35 afferma che “l’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.” In ogni caso all’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, è demandato il compito di programmare le attività di alternanza scuola lavoro, ivi comprese quelle da svolgersi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, coerentemente con l’offerta formativa e tenuto conto delle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Nel caso di svolgimento dei percorsi di alternanza durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, dovrà comunque essere garantita la disponibilità di un tutor scolastico nelle giornate e negli orari programmati.”
Dunque, anche quando l’alternanza scuola lavoro viene svolta durante le vacanze estive, il tutor scolastico deve essere presente.
Un altro impegno che si somma a quelli già contrattualizzati per gli insegnanti, quali la partecipazione agli Esami di Stato o lo svolgimento di corsi di recupero e di esami per il debito. Un altro tassello che sfata il mito dei “3 mesi di vacanze estive per i docenti”.
TUTTI I DETTAGLI DELLA NOTA DEL MIUR
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