di Nino Sabella Orizzonte Scuola, 9.10.2015.
Le esigenze degli alunni disabili, com’è noto, non sono solo quelle strettamente legate al percorso formativo, ma spesso, soprattutto nel caso di alunni disabili in situazione di gravità dal punto di vista fisico, sono anche di carattere pratico, come ad esempio riuscire a fruire dei servizi igienici, essere assistiti durante la mensa scolastica…
Quali figure sono preposte a tali compiti?
Le figure, che dovrebbero svolgere questi compiti, sono quelle degli assistenti igienico-sanitari, la cui prestazione è a carico dei Comuni, tuttavia, considerata la continua emergenza finanziaria in cui versano gli enti locali, tali figure nelle scuole sono o insufficienti o assenti del tutto.
Chi deve allora aiutare, nelle circostanze sopra descritte, gli alunni disabili in situazione di gravità?
La risposta la troviamo nel vigente CCNL comparto scuola, il cui articolo 47 definisce i compiti del personale ATA:
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa,come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e icompensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quellecomplessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legatiall’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
Ricordiamo che all’area A appartengono i collaboratori scolastistici, i cui compiti sono definiti, insieme a quelli delle altre aree, nella Tabella A, allegata al contratto:
Area A
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianzanei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici edegli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, dicollaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso deiservizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
I collaboratori scolastici, secondo quanto leggiamo nel CCNL, possono dunque aiutare gli alunni disabili:
- ad accedere alle aree esterne alla struttura scolastica e a muoversi all’interno della stessa;
- a fruire dei servizi igienici;
- nella cura dell’igiene personale.
Tali compiti, come prevede l’art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla base di criteri e modalità definiti a livello di contrattazione d’Istituto.