Assegnazioni provvisorie: i posti assegnati

Gilda VeneziaObiettivo scuola, 9.7.2023.

Assegnazioni provvisorie: su quali posti vengono disposte? Esiti entro il 4 Agosto. Chiarimenti.

Gilda Venezia

Dal 15 giugno al 5 luglio 2023 i docenti interessati hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o di utilizzazione.

Dal giorno 7 luglio 2023 sono disponibili, all’interno del portale SIDI, nel menù <Gestione Anno Scolastico – Gestione Mobilità in Organico di Fatto Personale docente = le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria del personale docente. Tali funzioni, disponibili agli utenti degli Uffici Scolastici Territoriali, consentono inoltre di scaricare elenchi e reportistica di supporto allo svolgimento del procedimento amministrativo.

TEMPISTICHE

Come dispone la nota 34778 del 14 Giugno, tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 dovranno svolgersi entro il 4 agosto 2023, al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

SU QUALI POSTI VENGONO DISPOSTE?

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate:

  • Sui posti dell’organico dell’autonomia (organico di diritto e posti di potenziamento), qualora residuati dopo le operazioni di immissione in ruolo.
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  • Sui posti dell’adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto (c.d. organico di fatto), compresi i posti di sostegno istituiti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010.

É bene precisare che la gran parte delle assegnazioni provvisorie, specie nelle regioni del sud Italia, vengono disposte sui posti dell’organico di fatto, cioè su posti “non vacanti ma disponibili” derivanti, ad esempio da aspettative, distacco o altre situazioni che danno “temporaneamente” luogo a disponibilità di posti in organico di fatto.  Si tratta di posti per i quali esiste già un titolare che è temporaneamente assente, per cui possono essere coperti temporaneamente con le assegnazioni provvisorie. Tali posti non andrebbero comunque ad immissioni in ruolo in quanto esiste già un titolare.

Come anticipato, in questa categoria rientrano anche i posti di sostegno autorizzati in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010. Trattandosi di posti autorizzati di anno in anno, tali disponibilità non sono utilizzate per le immissioni in ruolo.

In misura residuale, le assegnazioni provvisorie possono anche essere disposte sui posti dell’organico di diritto ma solo qualora rimangano dei posti dopo le operazioni di immissione in ruolo. É evidente che ciò riguarda pressoché esclusivamente le regioni del nord, dove dopo le immissioni in ruolo residueranno dei posti vacanti e disponibili che saranno coperti con le assegnazioni provvisorie e con le supplenze (al 31 agosto).

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Assegnazioni provvisorie: i posti assegnati ultima modifica: 2023-07-09T20:38:17+02:00 da
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