il Giuslavorista, 20.4.2014
– Cassazione civile, Sezione lavoro, Sentenza n. 24670 del 19 novembre 2014
I lavoratori hanno il diritto, ma non anche il dovere, di riunirsi all’interno del luogo di lavoro. Mentre il datore di lavoro non ha in generale alcun interesse proprio allo svolgimento dell’assemblea ed alle sue modalità, una volta fatta salva la sicurezza dell’azienda nel senso più ampio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24670, depositata il 19 novembre 2014.
Il caso. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, dichiarando l’antisindacalità del comportamento della società, consistito nell’avere dapprima affisso su ogni bacheca aziendale una nota con cui si comunicava che l’azienda metteva a disposizione per un’assemblea il locale presso la sala mensa, con la dicitura che ogni diversa partecipazione doveva intendersi non autorizzata e nell’avere successivamente trattenuto la retribuzione ai partecipanti all’assemblea stessa, che si era svolta nella zona antistante la cancellata d’ingresso e non nella sala mensa.
La società propone ricorso per la cassazione di tale sentenza.
Con un primo motivo di ricorso la società sostiene che la Corte d’appello abbia violato o falsamente applicato l’art. 28 della l. 300/1970, perché, nel rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti dell’organizzazione sindacale ricorrente, non ha valutato, tra gli indici attestanti il carattere della nazionalità del sindacato, la presenza o meno di un adeguato numero di aderenti in una parte o nell’intero territorio nazionale.
Legittimazione degli organismi locali di sindacati. Il collegio ritiene il motivo infondato. Precisa, infatti, che, per l’accesso alla tutela di cui all’art. 28 l. n. 300/1970, il requisito determinante la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale è costituito dalla diffusione del sindacato sul territorio nazionale, da intendersi nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale; restando, quindi, escluso che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale costituisca l’unico elemento a tal fine significativo, ovvero che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all’intero ambito nazionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata, in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità, ha dato rilievo alle circostanze fattuali relative alla diffusione dell’attività effettivamente svolta sul territorio nazionale risultanti dalla documentazione in atti.
Inoltre, la verifica del requisito della rappresentatività costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
La condotta antisindacale. Con un secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori da parte della Corte territoriale nell’aver affermato l’irrilevanza dell’elemento psicologico per la concretizzazione della condotta antisindacale.
Il Collegio ribadisce che la definizione della condotta antisindacale, di cui all’art. 28 sopra citato, individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche sindacali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Pertanto, è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.
Il motivo, sostiene la Corte, deve ritenersi inammissibile, perché era onere dell’appellante fornire la prova, per confutare la decisione dell’appello, che la scelta del luogo operata dal sindacato fosse stata concretamente di ostacolo all’attività aziendale o che avesse creato un effettivo pericolo per l’incolumità dei lavoratori.
L’esercizio del diritto di riunione può essere esercitato in piena libertà di luogo. Con un terzo ed ultimo motivo, la società datrice di lavoro lamenta violazione di legge della Corte territoriale per non aver tenuto in considerazione la previsione dell’art. 20 dello Statuto dei lavoratori, laddove, nel codificare il diritto dell’assemblea, ne prevede l’esercizio all’interno dell’unità produttiva ove il lavoratore presta la propria opera.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’esercizio del diritto di riunione previsto dall’ art. 20 dello Statuto può essere esercitato in piena libertà di luogo, sia all’interno che all’esterno del luogo di lavoro; non è infatti ravvisabile alcun interesse del datore di lavoro a che l’assemblea dei lavoratori si svolga proprio all’interno dell’unità produttiva. L’interesse del datore di lavoro è unicamente diretto a salvaguardare la sicurezza degli impianti ed eventualmente la possibilità di continuazione dell’attività lavorativa da parte di coloro che non partecipano all’assemblea. Interesse che non può essere messo in pericolo in caso di assemblea esterna al luogo di lavoro.
Pertanto, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, era onere del datore di lavoro provare che la scelta del luogo operata dal sindacato fosse oggettivamente e concretamente di ostacolo all’attività aziendale o che avesse creato un effettivo pericolo per l’incolumità dei lavoratori.
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Assemblea sindacale: dentro o fuori l’azienda lo decidono i lavoratori ultima modifica: 2016-11-20T05:40:52+01:00 da