Orizzonte Scuola, 3.12.2019
– Aggiornato al CCNL 2016-18 –
Assenza per malattia di durata inferiore o uguale a dieci giorni: come cambia la trattenuta con il nuovo CCNL 2016-18.
Cos’è la trattenuta di assenza per malattia fino a 10 giorni. A quanto corrisponde la decurtazione per ogni giorno di assenza e quali sono le assenze escluse. Chiarimenti per tutto il personale e per le segreterie scolastiche
1. Normativa di riferimento
L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
2. Come opera la decurtazione retributiva
È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
3. Quale personale è interessato
La decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè tutto il personale pagato dal Tesoro), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:
• La retribuzione professionale docenti (RPD);
• Il compenso individuale accessorio;
• L’indennità di direzione del Dsga.
Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale docenti (RPD) compete esclusivamente:
• Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
• Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
• Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
• Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.
Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA – C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle del nuovo CCNL 2016-18.
Per i DSGA la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di direzione.
L’indennità di direzione dei DSGA per effetto della combinazione delle disposizioni dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 e dell’art 17/8 del CCNL/2007, è soggetta ad un diverso regime economico in relazione alla durata dell’assenza per malattia:
Per le malattie di durata inferiore a 15 giorni lavorativi si mantiene la decurtazione già prevista dall’art. 17/8 del CCNL (per ciascun giorno fino al 15° giorno lavorativo di assenza).
Per le malattie di durata superiore a 15 giorni lavorativi:
Per i primi 10 giorni viene operata la decurtazione prevista dall’art. 71 del D.L. 112;
Dall’undicesimo giorno di assenza l’indennità di direzione è corrisposta integralmente (art. 17/8 CCNL/2007).
4. Esempi di periodi di decurtazione per tutto il personale
• Prognosi dal 1/9/2019 al 8/9/2019: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute giornaliere lorde.
• Prognosi dal 1/10/2019 al 8/10/2019: tutto il periodo sarà soggetto alle trattenute giornaliere lorde.
• Prognosi dal 1/11/2019 al 30/11/2019: i primi dieci giorni saranno soggetti alle trattenute giornaliere lorde, per i restanti giorni di assenza non si applicherà la decurtazione.
5. Trattamento economico e assenza superiore a dieci giorni
Nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.
In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni.
Per il personale della scuola:
Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.
Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.
6. Uno o più certificati medici e decurtazione retributiva
La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.
Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:
Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.
L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.
Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.
7. Tabella di decurtazione giornaliera aggiornata in base al nuovo CCNL 2016-18
Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:
Per i DSGA la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di direzione.
L’indennità di direzione dei DSGA per effetto della combinazione delle disposizioni dell’art. 71 del D.L. 112 convertito in legge n. 133/08 e dell’art. 17/8 del CCNL del 29.11.2007, è soggetta ad un diverso regime economico in relazione alla durata dell’assenza per malattia:
1) Per le malattie di durata inferiore a 15 giorni lavorativi si mantiene la decurtazione già prevista dall’art. 17/8 del CCNL (per ciascun giorno fino al 15° giorno lavorativo di assenza).
2) Per le malattie di durata superiore a 15 giorni lavorativi:
- Per i primi 10 giorni viene operata la decurtazione prevista dall’art. 71 del D.L. 112;
- Dall’undicesimo giorno di assenza l’indennità di direzione è corrisposta integralmente (art. 17/8 del CCNL del 29.11.2007).
8. Assenze escluse dall’applicazione della trattenuta
Non si procede alla decurtazione economica per:
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero (l’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute);
- I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie parzialmente/temporaneamente invalidanti (rientrano, purché ricondotti alla “grave patologia”, i giorni di ricovero ospedaliero; i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; l’effettuazione delle terapie parzialmente/temporaneamente invalidanti; i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
Inoltre:
La trattenuta non si applica ai periodi di assenza per convalescenza post ricovero che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale). Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009.
La trattenuta va invece applicata in caso di malattia che attesti uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.
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Assenza malattia fino a dieci giorni: calcolo trattenuta per fascia stipendio ultima modifica: 2019-12-03T14:46:44+01:00 da