di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 23.10.2015.
Interveniamo su un particolare aspetto delle assenze del personale scolastico, l’assenza per malattia dovuta a causa di servizio.
L’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
Sulla materia era intervenuto un Orientamento Applicativo l’ARAN (SCU_058 del 23/10/2012) specifico per il Comparto Scuola che testualmente recitava:
“Questa Agenzia ritiene utile chiarire che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del CCNL del 29.11.2007, è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).
Ne consegue che, le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17.”
Tale Orientamento ci aveva destato qualche perplessità nella parte in cui si afferma che i giorni dovuti a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto per malattia, tenuto anche conto che la stessa Agenzia si era espressa in termini diversi sullo stesso argomento ad un quesito per il comparto Ministeri il cui CCNL, all’art. 22 commi 1 e 2 è praticamente identico a quello del Comparto Scuola.
In questo Orientamento (M76 26/5/2011 Comparto Ministeri), infatti, l’ARAN afferma che le “comuni malattie” si sommano esclusivamente con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze del periodo di infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a parte.
Segnaliamo ai nostri lettori che il suddetto Orientamento per il Comparto Scuola è stato cancellato dal sito dell’ARAN (probabilmente si sono accorti dell’errore enunciato nell’Orientamento) e che pertanto resta in vigore anche per il contratto scuola quanto detto per quello Ministeri e come del resto recita l’art. 20 del CCNL/2007 commi 1 e 2, con la differenza quindi sostanziale tra assenze per infortunio sul lavoro e assenze dovute a causa di servizio:
Mentre le prime (infortunio sul lavoro) sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; le seconde (causa di servizio) si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.
Entrambe sono però sempre retribuite al 100%.
Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.
Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, stati di invalidità connessi all’esonero dalla visita fiscale, grave patologia che richiede terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.
A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).
Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.
La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.