di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 20.1.2020
– Tutti i dipendenti sono obbligati a farsi trovare presso il proprio domicilio durante le assenze per malattia in orari ben precisi.
Per i dipendenti pubblici, compreso dunque anche il personale della scuola, le fasce di reperibilità sono più ampie rispetto al prtivato: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.
E’ bene però sapere che ci sono delle eccezioni, stabilite dal decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, che all’art. 4 ha previsto che non devono obbligatoriamente restare presso il proprio domicilio i dipendenti per i quali l’assenza sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
“a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%”.
Assenza per infortunio
Una casistica particolare riguarda gli infortuni sul lavoro e malattia professionale.
Con messaggio 3265 del 9 agosto 2017, l’INPS, al punto 7 si è occupato di visite mediche di controllo per questi casi.
In proposito, si legge che, pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
Eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro (pubblici o privati) dovessero chiedere per i propri dipendenti per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale non possono essere disposte.
Successivamente, è intervenuta sulla questione anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che con parere dell’8 febbraio 2018 ha chiarito che l’assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall’obbligo di reperibilità, poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall’INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell’INAIL, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati.
Nei casi di infortunio sul lavoro, infatti, l’articolo 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa “agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati”.
Quindi, in caso di infortunio sul lavoro, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all’INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Assenze per malattia, quando non è obbligatorio rispettare le fasce di reperibilità ultima modifica: 2020-01-20T16:46:48+01:00 da