Attività alternative alla religione cattolica, le regole

Attività alternative alla religione cattolica, individuazione dei docenti e pagamento delle ore: le regole.

Gilda Venezia

L’Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.

Le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.

Ma a chi attribuire queste ore? E come pagarle?

Con Nota dell’11 settembre 2023 l’USR per il Piemonte riepiloga le principali regole in materia.

Requisiti per l’individuazione dei docenti

L’insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Indicazioni del MEF

In proposito, la nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze ha stabilito che:

  • possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
  • i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico;
  • nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale;
  • il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica;
  • la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC

La nota dell’USR ricorda anche come effettuare la scelta:

  • per la scuola dell’infanzia deve essere effettuata ogni anno scolastico a cura dei genitori;
  • per la scuola primaria e secondaria di primo grado, deve essere effettuata dai genitori all’atto dell’iscrizione, pertanto solo all’inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo scolastico;
  • per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.

E’ previsto il diritto di modificare la scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni.

Contenuti e programmazione

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.

Le possibili scelte per chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica possono essere classificate in 4 opzioni:

  • attività didattiche e formative
  • attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
  • libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente
  • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Partecipazione ai lavori collegiali

I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti.

Tali docenti dunque partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di II grado che seguono le attività medesime.

.

.

.

.

.

.

 

Attività alternative alla religione cattolica, le regole ultima modifica: 2023-09-13T04:37:24+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl