Bocciatura e suicidio alunno minorenne: la scuola non è responsabile se manca di avvisare i genitori

di Rosalba Sblendorio, Studio Rando Gurrieri, 3.12.2019

– Deve escludersi che il suicidio di uno studente di minore età, per aver appreso la sua bocciatura solo dalla pubblicazione dei risultati, sia riconducibile, secondo la regola probatoria del più probabile che non, all’omesso avviso dell’esito scolastico ai genitori dell’alunno. E ciò in considerazione del fatto che tale avviso:

  • non è finalizzato a prevenire il tragico evento che potrebbe verificarsi a seguito della sua omissione;
  • è diretto solo «a consentire una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori».

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con sentenza n. 27985 del 31 ottobre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti dell’amministrazione scolastica per chiedere il risarcimento dei danni patiti conseguentemente al suicidio del loro figlio; un suicidio, a loro dire, imputabile all’omesso avviso della mancata ammissione alla classe successiva. In buona sostanza, secondo i ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto, poiché il figlio era uno studente di minore età, avvisare i medesimi della bocciatura, secondo quanto previsto dall’art. 16 ordinanza ministeriale n. 90/2001. Da tale omissione, a loro parere, è dipesa la circostanza secondo cui il figlio, avendo appreso la non ammissione alla classe successiva direttamente dagli esiti pubblicati a scuola, ne sarebbe rimasto turbato tanto da decidere di recarsi «da solo, e di sua iniziativa, non potendo giovarsi di altro supporto immediato, presso l’abitazione dell’insegnante che gli ha impartito lezioni private durante l’anno scolastico […].

Ivi giunto, non potendo essere ricevuto immediatamente dal proprio precettore, il figlio dei ricorrenti, solo nel giardino dell’abitazione del proprio insegnante, avrebbe ingerito il liquido, rilevatosi letale, contenuto in un recipiente rinvenuto sul posto».

Sia in primo che in secondo grado, la domanda dei ricorrenti è stata rigettata.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

Ripercorriamo il suo iter logico-giuridico.

La decisione della SC.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità richiamano l’orientamento giurisprudenziale relativo alla responsabilità civile e al nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso, secondo cui la verifica di detto nesso causale si sostanzia nell’accertamento della probabilità che la condotta, ove non fosse stata omissiva, avrebbe evitato il rischio specifico del danno. In queste ipotesi detto accertamento va effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica (Cass. n. 23197 del 27/09/2018). In buona sostanza per accertare il nesso di causalità, soprattutto ove sussistano più concause, è necessario individuare quella più prossima di rilievo al verificarsi del danno, con esclusione delle altre alternative. Un accertamento questo che è oggetto di apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo delle regole di diritto sostanziale di cui agli artt. 40-41 c.p. e 1227, comma 1, c.c. (Cass. n. 13096 del 24/05/2017).

Ciò premesso, a parere della Corte di cassazione, la decisione impugnata è corretta dal momento che il giudice di secondo grado non ha solo accertato l’insussistenza del nesso causale nei termini innanzi esposti e quindi in termini probabilistici, ma ha anche effettuato un esame delle circostanze del caso, quali:

  • i buoni rapporti tra il giovane e i suoi genitori;
  • l’insussistenza (accertata) di fattori di abituale disagio o stress nella personalità dello studente.

L’insieme di quest’apprezzamento avrebbe portato la Corte d’appello a escludere il nesso di causalità tra l’omissione dell’avviso in questione e il suicidio.

I Giudici di legittimità ritengono che tale apprezzamento sia corretto. Infatti, secondo questi ultimi:

  • «non risponde a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita»;
  • l’art. 16 dell’ordinanza ministeriale su richiamata e la previsione di avvisare i genitori dello studente minorenne della non ammissione alla classe successiva non hanno lo scopo di impedire l’evento-suicidio del minore, in quanto sono diretti, più che altro, a consentire una più adeguata e più serena preparazione del minore stesso alla notizia della bocciatura attraverso il filtro dei propri genitori;
  • sul piano della regola probatoria del “più probabile che non” «deve escludersi che la sequenza di fatti “omesso avviso dell’esito scolastico” – “suicidio del minore” possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica operante nel giudizio civile».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha confermato la decisione impugnata e rigettato il ricorso dei genitori dell’alunno.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bocciatura e suicidio alunno minorenne: la scuola non è responsabile se manca di avvisare i genitori ultima modifica: 2019-12-06T21:09:19+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl