Bonus merito: a chi spetta, com’è cambiato, tempistica pagamento. Aspetti positivi e negativi

Gilda Venezia

di Alberto Ariotti, Orizzonte Scuola, 7.10.2020.

Aspetti positivi e negativi.

Gilda Venezia

Il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente o, come comunemente chiamato “Bonus docenti” o “Bonus merito”, da non confondere con i 500 € per la formazione e l’acquisto di sussidi per la didattica, è stato istituito dalla L. 107/2015.

Da quest’anno verrà contrattato e perderà la sua connotazione iniziale. Di seguito un breve excursus del suo sviluppo dall’istituzione ad oggi.

L’istituzione del fondo: L. 107/2015

Per avere un’idea di cosa è stato, o doveva essere, il bonus docenti occorre analizzare l’articolo 1 commi 126, 127, 128, 129, 130 della L. 107/2015 (cd. Buona Scuola).

Il comma 126 ha istituito il fondo che è diventato operativo dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il comma 127 stabiliva come doveva essere distribuito questo fondo: il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione.

Il comma 128 assegna il fondo agli istituti di ogni ordine e grado e lo definisceaccessorio.

Il comma 129 ha modificato le regole di istituzione del comitato di valutazione e in particolare la composizione:

a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Variate anche le mansioni del comitato che, oltre all’espressione del proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, prevedono anche l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di tre aree di valutazione:

1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Alla commissione, quindi, declinare operativamente gli indicatori per la valutazione di queste tre aree. Al DS il compito di applicare i criteri e assegnare il bonus al singolo docente.

Il comma 130 prevedeva un sistema di rilevamento, nel primo triennio, per raccogliere tutte le esperienze sviluppate dalle singole istituzioni scolastiche al fine di creare delle linee guida nazionali, condivise anche con le organizzazioni sindacali.

Il CCNL 2016-2018

Il CCNL 2016-2018 ha aggiunto all’articolo 22, comma 4 lettera c), nuovi oggetti di contrattazione integrativa, tra cui la lettera c4:
i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.

Dati i dubbi interpretativi nati dal contrasto con la legge 107/2015, l’Amministrazione ha successivamente sottolineato che il bonus è sempre attribuito dal dirigente scolastico, sulla base dei criteri valutativi stabiliti dal Comitato di Valutazione, secondo quanto dettato dalla legge n. 107/2015: resta ferma, poi, la procedura prevista dalle legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l’individuazione dei docenti meritevoli.

Come si è sviluppato il bonus dal 2016 a oggi

Innanzi tutto è bene chiarire che il bonus merito è ancora previsto tra le assegnazioni economiche degli Istituti per l’anno scolastico 2020-21 e non sono previste riduzioni.

Una delle caratteristiche più controverse della carriera di un docente, che rende la figura dell’insegnante unica tra i dipendenti pubblici, è che lo sviluppo della carriera, e quindi anche del compenso economico, è definito esclusivamente dall’anzianità di servizio. Non è presente alcun sistema di avanzamento della carriera che dipenda dall’effettivo percorso professionale del docente. Il Governo di allora (Renzi a capo del Governo e Giannini al MIUR) aveva ipotizzato l’istituzione di un nuovo sistema di avanzamento della carriera dei docenti che prevedesse meccanismi non esclusivamente dipendenti dall’anzianità di servizio. All’epoca le ipotesi di susseguirono numerose, ma nessun tavolo vero e proprio fu mai aperto con le parti sindacali e quindi non venne mai istituito nulla di concreto. L’unica iniziativa effettivamente intrapresa è stata l’istituzione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente le cui caratteristiche sono già state illustrate.

Le parti sindacali e una buona parte dei docenti hanno dimostrato, fin da subito, una forte contrarietà riguardo a questo fondo in quanto troppo dipendente dal dirigente scolastico. Si individuava in esso un’ulteriore occasione di remunerazione del personale “vicino” al dirigente.
Non è facile dire se i sospetti iniziali siano stati o meno confermati, di certo sono state moltissime le testimonianze negative, ma tantissimi sono stati anche i DS che hanno distribuito il bonus nel modo più corretto e condiviso possibile. Quindi, come sempre, non si può mai generalizzare.

Molti aspetti relativi all’effettiva applicazione delle regole per la distribuzione del bonus, hanno richiamato più critiche che apprezzamenti, nonostante che il fondo sia comunque una remunerazione aggiuntiva al personale docente.

  • L’entità economica del fondo, sebbene importante e per certe realtà addirittura paragonabile al FIS stesso, viene ridotta parecchio dalla tassazione e dai contributi previdenziali (Lordo Stato) e quindi il compenso netto in busta paga è stato generalmente modesto e in alcuni casi risibile, soprattutto se elevato era il numero dei docenti ammessi alla distribuzione.
  • I criteri di assegnazione sono elaborati dal comitato di valutazione, un organo costituito da docenti, genitori e alunni, che spesso accettano di buon grado la proposta del dirigente, senza un adeguato contraddittorio.
  • La tabelle di valutazione sono state strutturate in modo molto variegato da scuola a scuola: si sono viste le strutture a punti, le fasce equicompenso, la distribuzione a pioggia ecc…
  • Alcune scuole hanno ampliato molto la platea dei destinatari del bonus, altre l’hanno ristretta a pochi papabili.
  • Gli indicatori oggetto di valutazione in molti casi corrispondono con le figure già previste dal FIS e quindi è capitato spesso che per la stessa mansione il docente venisse remunerato due volte: dal FIS e dal bonus.

Inoltre

  • L’inserimento del bonus in contrattazione con il CCNL 2016-2018 ha creato un imbarazzante conflitto di competenze: sia le RSU che il comitato di valutazione sono organi eletti e quindi hanno entrambi rappresentatività. Si sono viste varie casistiche a proposito: alcuni DS hanno esteso la massima condivisione a entrambi gli organi, altri hanno ridotto quasi a zero la condivisione con la parte sindacale, altri in contrattazione hanno discusso solo le modalità di accesso (come indicato dai direttivi sindacali alle RSU).
  • La funzione del membro esterno ha creato confusione: teoricamente era quella di monitorare le modalità di formazione della tabella di valutazione, aiutare la commissione a trovare una soluzione in caso di contrasti interni e relazionare gli USR riguardo alle soluzioni adottate dalle singole scuole. Tale monitoraggio era destinato all’elaborazione di linee guida nazionali (comma 130) che, nei fatti, non sono mai state create.

Tuttavia i membri esterni, in alcune scuole non sono mai stati presenti, in altre hanno avuto un ruolo solo di osservatori, in altre sono stati oltremodo ingerenti.

Altro motivo di critica è stata la mancanza di trasparenza: alcuni DS hanno ottenuto l’approvazione di tabelle caratterizzate dall’assegnazione di punteggi alle varie voci di valutazione, con un’alta discrezionalità. Tale discrezionalità, secondo la legge, prevede una puntuale motivazione generalmente non fornita dai DS, con conseguenti malumori, malcontento e sospetti.

Tempistiche di erogazione del bonus

Le tempistiche per l’erogazione del fondo ai singoli docenti, in questi anni, sono state molto eterogenee.

L’entità del fondo viene di solito comunicato alle segreterie a inizio anno scolastico, ma l’effettiva disponibilità viene data a fine anno scolastico (luglio o agosto).

Generalmente i DS aprono il bando per l’accesso a fine lezioni (giugno-luglio) e il calcolo e l’attribuzione dipende dal singolo dirigente. Alcuni fanno presto e mandano in pagamento appena disponibili i fondi, altri si prendono più tempo per la valutazione e si arriva a fine anno solare.

Legge di Bilancio 2020

Con l’emendamento della senatrice Vilma Moronese (M5S) è stato inserito nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) il seguente comma (art. 1 comma 249):
“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Significa che il fondo di valorizzazione non verrà più distribuito secondo le modalità fin qui applicate, ma semplicemente diventa un’ulteriore assegnazione al FMOF (ex FIS) che verrà contrattato da Dirigente e parti sindacali e senza vincoli di destinazione.

Da quando? Sicuramente da questo anno scolastico, ma in alcune scuole l’effetto si è già visto nello scorso. Qualora qualche docente vedesse diminuita nettamente l’assegnazione per l’anno scolastico appena concluso, la causa potrebbe ricadere proprio sul fatto che, in fase di contrattazione, DS e RSU hanno convenuto di inserire già nel 2019-20 questa novità. Non si è perso nulla, la differenza è stata destinata ad aumentare altri compensi, come il coordinatore di classe, ad esempio.

Perché non è stato applicato a tutte le scuole già dal 2019-20? La novità è di fine 2019 e le contrattazioni devono chiudersi entro fine novembre. Le clausole di salvaguardia permettono sì di riaprire le contrattazioni nel caso in cui ci fossero delle motivazioni condivise tra parte pubblica e sindacale o in caso di cogenti modifiche legislative/contrattuali, ma una parte dei dirigenti ha interpretato che l’applicazione dovesse slittare all’anno scolastico successivo. A complicare la situazione, l’assegnazione alle segreterie dei diversi fondi fatta a fine agosto non ha implementato questa modifica lasciando intonso il fondo per il bonus e non prevedendo alcuna distribuzione nemmeno parziale nel FMOF. Quindi per le parti sindacali, in caso di DS resistente ad applicare da subito la novità, non c’era praticamente alcuna oggettiva motivazione per recepire l’emendamento già dall’anno scolastico 2019-20.

Il fondo dall’anno scolastico 2020-21

Come è evidente, l’emendamento ha rivoluzionato il bonus docenti snaturandolo completamente.

Per i detrattori è stata sicuramente una novità positiva, ma abbiamo raccolto anche considerazioni di segno opposto a riguardo.

1. Passando nella dotazione del FMOF, il bonus verrà contrattato dal DS e dalla parte sindacale e quindi il baricentro decisionale relativo alla sua distribuzione si allontana decisamente dal dirigente scolastico.

2. Sebbene ci siano i presupposti per ridestinare il fondo interamente ai docenti, anche assunti a tempo determinato, è molto più probabile che tale somma venga distribuita anche sul personale ATA secondo una percentuale contrattata, come previsto per tutti i fondi non vincolati. Si tratta di una percentuale che dipende dalle caratteristiche di ogni singola istituzione scolastica e che viene fissata, di solito, al 25-30% (ma ci sono realtà che prevedono percentuali anche più alte).

3. Le tabelle del bonus, anche quelle più semplici, considerano variegate sfaccettature delle attività dei docenti. Con l’assegnazione del fondo al FMOF verranno remunerate in modo più consistente sempre sulle stesse figure che, spesso, non hanno nulla a che fare col merito professionale dei docenti.
Parti sindacali e dirigenti, magari in occasione del prossimo triennio contrattuale, potrebbero implementare questa novità creando nuove figure da remunerare col FMOF, integrate ovviamente, nel PTOF. Si tratterebbe, tuttavia, di un lavoro organico e complesso.

Quindi si possono individuare aspetti positivi e negativi relativamente a questo cambiamento e molto dipenderà dalla buona volontà di RSU e dirigenti nell’ottimizzare questa nuova linfa destinata a un fondo fondamentale per le scuole, ma che dal 2011 è diventato oggettivamente inadeguato.

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Bonus merito: a chi spetta, com’è cambiato, tempistica pagamento. Aspetti positivi e negativi ultima modifica: 2020-10-07T14:57:24+02:00 da

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