Bullismo e Cyberbullismo. Una proposta di legge (la n.1986) è ancora in discussione

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di Giulia Boffa  Orizzonte Scuola,  23.1.2016 

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 –  Una proposta di legge per punire il bullismo e cyberbullismo è stata presentata il 23 gennaio 2014 in Parlamento. La firmataria è la responsabile Pd al Welfare Micaela Campana.

L’iter è cominciato in commissione Giustizia a Montecitorio il 29 maggio 2014. In seguito è stata deliberata una indagine conoscitiva che è tutt’ora in corso e ha visto alcune audizioni tra dicembre e gennaio.

La proposta di legge è formata da sei articoli ed ha come obiettivo quello del contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico, prevedendo azioni di carattere preventivo e repressivo.

L’articolo 2 definisce gli atti di bullismo dividendole in cinque categorie: i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni;  le voci diffamatorie e le false accuse; i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni; le offese che hanno ad oggetto l’orientamento sessuale, la razza, la lingua, lareligione, l’opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.

Si definisce anche il bullismo informatico che riguarda i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network; la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona; l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; l’esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.

La sanzione prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi provoca un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità.

Per un minore che abbia arrecato danni a una struttura scolastica, la sanzione prevede che sia chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l’istituto scolastico.

L’articolo 6 pone obblighi in capo al dirigente scolastico, stabilendo che, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico deve informare prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; deve convocare una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza al fine di esaminare la situazione e predisporre percorsi ad personam per l’assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria.

Bullismo e Cyberbullismo. Una proposta di legge (la n.1986) è ancora in discussione ultima modifica: 2016-01-24T06:31:09+01:00 da
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