Cassazione: “L’articolo 18 si applica per il licenziamento degli statali”

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L’Huffington Post   9.6.2016

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– Il licenziamento del personale del pubblico impiego non è disciplinato dalla ‘legge Fornero’, bensì dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Lo afferma la Corte di Cassazione, “all’esito di una approfondita e condivisa riflessione”, con la sentenza 11868 della Sezione Lavoro depositata in giornata.

La Cassazione interviene quindi su una questione da tempo dibattuta su cui ci sono state anche sentenze di diverso orientamento ma il governo, con il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia, ha sempre tenuto a precisare come l’articolo 18 per gli statali non è stato cambiato né dalla legge Fornero, prima, né dalJobs act, dopo. Per il pubblico impiego le garanzie sarebbero quindi intatte, con la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Un trattamento diverso rispetto ai lavoratori privati, sostiene il ministero, perché è diversa la natura del datore di lavoro.

Per mettere fine a possibili diverse interpretazioni il governo resta dell’idea di intervenire, da quanto si apprende, con una norma che chiarisca l’esclusione dei dipendenti pubblici dalle nuove regole. La precisazione dovrebbe trovare spazio nel testo unico del pubblico impiego, in attuazione della riforma della Pubblica amministrazione.

Un impegno in questo senso era stato preso alla fine dello scorso anno da Madia, dopo una sentenza della stessa Cassazione che allora, però, sembrava dire il contrario, ovvero che le modifiche della Fornero valevano anche per gli statali. Ora tutto sia riallinea.

Cassazione: “L’articolo 18 si applica per il licenziamento degli statali” ultima modifica: 2016-06-09T21:09:08+02:00 da
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