Chi ha diritto ai permessi per grave infermità

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 31.10.2023.

La disciplina dei permessi retribuiti per grave infermità previsti dall’articolo 4 della legge 53/2000.

Gilda Venezia

Permessi per grave infermità: quando è possibile fruirne? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, ho bisogno di un chiarimento. Mio figlio minorenne necessita di un’operazione urgente. Non ho ancora usufruito dei 3 giorni per motivi personali quest’anno, ma vorrei tenerli per l’eventuale convalescenza. Ho letto che esistono 3 giorni per gravi motivi grazie alla legge 53/2000 art 4. Posso richiederli anche se non ho usufruito degli altri?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La disciplina dei permessi retribuiti per grave infermità

L’avvocato risponde: La L. 8 marzo 2000 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” è intervenuta a modificare la disciplina sulla tutela delle lavoratrici madri, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, sull’ assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate ed ha introdotto i congedi per eventi e cause particolari e formazione. In particolare l’art. 4, comma 1, dispone che “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa”.

Il D.M. 21 luglio 2000, n. 278, contenente il “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”, all’art. 1, commi 1 e 2, nel regolamentare la fruizione di detti permessi, ha stabilito che “La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”. Le tre giornate in questione:

  • vengono fruite solo in giornate di lavoro per cui i giorni non lavorativi non vanno considerati nel computo di detti giorni di permesso;
  • sono retribuite per intero;
  • sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;
  • sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di buonuscita;
  • sono utili ai fini della maturazione del diritto alle ferie e della tredicesima.

La nozione di grave infermità

Quanto alle situazioni rientranti nella nozione di “grave infermità” le note del Ministero del Lavoro n. 16/2008 e nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008, vi fanno rientrare:

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
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  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
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  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
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  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
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La cumulabilità con i permessi per motivi personali

Quanto alla fruibilità di tali permessi in relazione ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali di cui nell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, il comma 7 del medesimo art 15, dopo aver dettato la disciplina di detti permessi, recita che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

Dal tenore letterale della norma, dunque, si evince che non vi è un obbligo di fruire prima dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali di cui all’art. 15 del CCNL 2007 rispetto ai 3 giorni per documentata grave infermità di cui all’art. 4 della L. n. 53/2000, sicché, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, laddove ricorrano le condizioni previste dall’art. 4 della L. n. 53/2000, come sopra dettagliate, la docente potrà fruire dei permessi previsti da quest’ultima norma, anche se ancora non abbia usufruito dei 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali.

I chiarimenti della Suprema Corte

Con particolare riferimento al caso sottoposto dalla lettrice, il cui figlio dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, chiamata a pronunciarsi sul caso di un’azienda che aveva rifiutato il pagamento delle tre giornate di permesso fruite dalla lavoratrice per assistere la madre, ricoverata per un intervento chirurgico, ha chiarito che la “documentata grave infermità” di  cui all’art. 4 della legge n.53 /2000 quale presupposto per riconoscere il diritto al permesso non deve necessariamente essere contenuta nei certificati medici presentati dal lavoratore nei termini stabiliti dal DM n. 278/2000, attuativo della legge, potendo la  grave infermità essere provata successivamente attraverso idonea documentazione  medica.

Ed, infatti, non vanno confuse le modalità amministrative per fruire dei permessi, che sono disciplinate dall’art. 3 del DM 278/2000 attuativo, in termini di presentazione  della richiesta di permesso correlata all’effettiva assistenza al malato e dunque in tempi ravvicinati all’evento, con la prova che il lavoratore deve dare della sussistenza del presupposto richiesto dall’ art.4 della legge citata, ossia dell’effettiva esistenza di una grave infermità che, ove venga contestata dal datore di lavoro, potrà essere dimostrata anche in giudizio.

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