Chiarimenti alternanza scuola-lavoro

di Antonello Giovarruscio, Superabile, 3.4.2017

– Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato un documento con importanti chiarimenti interpretativi relativi all’alternanza scuola-lavoro.

Con la Nota del 28 marzo 2017 n. 3355, il Ministero dell’istuzione trasmette gli ultimi chiarimenti interpretativi (documento in allegato)in tema di alternanza scuola-lavoro, che intendono dare risposta ai più ricorrenti quesiti formulati dalle scuole, dalle famiglie e dai soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.

L’alternanza scuola-lavoro entra nel nostro sistema educativo con la Legge del 28 marzo 2003 n. 53, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni. Il Decreto legislativo del 15 aprile 2005 n. 77, applicativo della Legge 53/03, definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai ragazzi, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Legge del 13 luglio 2015 n. 107, ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione.

La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione con specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare, di norma, costi per le famiglie degli studenti coinvolti.
Gli studenti che frequentano percorsi di alternanza scuola-lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è un’opportunità formativa e i ragazzi non devono sostituire posizioni professionali; essi sono costantemente guidatinelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno).

Le spese ammissibili per la scuola conseguenti alle attività di alternanza scuola-lavoro, devono garantire la piena partecipazione degli studenti con disabilità a tutte le attività previste.

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Chiarimenti alternanza scuola-lavoro ultima modifica: 2017-04-03T22:11:17+02:00 da
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